17 Settembre 2014

Trasformazione regressiva e riporto delle perdite fiscali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La
trasformazione di società è regolata fiscalmente nell’art. 170 del Tuir, in cui si stabilisce in primo luogo che l’operazione è
neutrale ai fini delle imposte sui redditi, con la conseguenza che il valore dei beni rimane quello esistente in capo alla società oggetto di trasformazione. D’altro canto, trattandosi di una mera modifica dello statuto (il soggetto giuridico rimane il medesimo), la
continuità dei valori fiscali in capo alla società trasformata risponde pienamente allo spirito dell’operazione. Per quanto riguarda il
riporto delle perdite fiscali, il predetto art. 170 non contiene alcuna indicazione, con la conseguenza che è necessario chiedersi la sorte di eventuali
perdite maturate prima della trasformazione. Focalizzando l’attenzione sulla
trasformazione cd. “regressiva”, che si realizza quando una società di capitali si trasforma in società di persone (normalmente motivata dalla necessità di adottare un modello societario personale a seguito di ingenti perdite maturate dalla società di capitali prima della trasformazione), la società passa da un regime di tassazione del reddito in capo alla società (salva l’opzione per la trasparenza fiscale in presenza dei requisiti stabiliti dagli artt. 115 e 116 del Tuir), ad un
regime di imputazione del reddito direttamente in capo ai soci, e la sorte delle perdite maturate dalla società (ex) di capitali prima della trasformazione è sempre stata oggetto di dibattito dottrinale. Una prima presa di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria è avvenuta nel 1994, con un
documento emesso dalla DRE Veneto secondo cui la trasformazione da società di capitali in società di persone
non consentiva il mantenimento del diritto al riporto delle perdite maturate dalla società trasformata, con conseguente perdita definitiva delle stesse. L’orientamento descritto, particolarmente penalizzante e oggetto di critica da parte della dottrina, è stato rivisto ad opera della
Risoluzione
60/E/2005, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha radicalmente cambiato orientamento,
consentendo alle società trasformate il diritto al riporto delle perdite maturate dalla società di capitali prima della trasformazione a scomputo dei redditi realizzati successivamente all’operazione. In tale documento si legge infatti che “
per gli effetti fiscali che produce, la  trasformazione di una società di capitali in una società di persone può  considerarsi equivalente alla situazione che si verifica per effetto dell’esercizio dell’opzione, di cui all’articolo 115 del Tuir, da parte di una società di capitali: il cambio di regime impositivo, nel primo caso, è la conseguenza fisiologica dell’adozione della nuova veste societaria; nel secondo, un’opportunità concessa  dal legislatore della riforma alle società di capitali che, pur non spogliandosi della personalità giuridica di cui sono dotate, risultino comunque in possesso di particolari requisiti”. Da tale assimilazione, l’Agenzia consente quindi il riporto l’utilizzo in capo alla società trasformata delle perdite maturate prima della trasformazione ad abbattimento del proprio reddito (e non con imputazione diretta ai soci della società di persone trasformata). In buona sostanza, il ragionamento seguito dall’Agenzia delle Entrate nella citata
risoluzione 60/E/2005, è il seguente:
  • sia la trasformazione “regressiva”, sia l’opzione per la trasparenza fiscale, determinano in capo alla società la perdita della soggettività passiva Ires (anche se nel primo caso a titolo definitivo, nel secondo per un periodo temporale limitato alla durata dell’opzione);
  • le disposizioni in materia di trasparenza fiscale, come visto in precedenza, consentono il mantenimento del diritto al riporto delle perdite realizzate nel momento in cui la società è dotata di personalità giuridica;
  • la circostanza che il legislatore abbia dettato alcune regole in presenza dell’opzione per la trasparenza fiscale deve essere letta come la dimostrazione che “non sussistono motivi di ordine logico o sistematico per negare la conservazione della perdita realizzata da una società di capitali ante trasformazione”.