24 Luglio 2019

Trasferimento interessi passivi nel consolidato fiscale

di Fabio Landuzzi
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Nella risoluzione 67/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ritorna, fornendo una importante ed apprezzabile apertura interpretativa, sul tema della trasferibilità, all’interno del consolidato fiscale, delle eccedenze di interessi passivi non deducibili, ai sensi dell’articolo 96 Tuir, da parte di una società aderente alla fiscal unit, ma che trovano capienza in corrispondenti eccedenze di Rol di altre società partecipanti allo stesso consolidato fiscale.

In modo particolare, si ricorderà che nella circolare 19/E/2009, al par. 2.6, l’Agenzia delle Entrate aveva affrontato un particolare caso, precisamente quello della società partecipante alla fiscal unit che, oltre a presentare, in un determinato periodo d’imposta di vigenza dell’opzione, un’eccedenza di interessi passivi non deducibili in proprio ex articolo 96 Tuir, disponeva di una propria “dote” fiscale rappresentata da perdite fiscali realizzate in periodi d’imposta antecedenti all’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale e, perciò, utilizzabili esclusivamente in abbattimento del proprio reddito imponibile.

Ebbene, nella citata circolare e nella prospettiva di volere prevenire eventuali fenomeni di arbitraggio fiscale – che si potessero di fatto sostanziare in un improprio ed indiretto trasferimento a beneficio della fiscal unit delle perdite maturate ante consolidatovestite” da eccedenze di interessi passivi – l’Agenzia aveva fornito una chiave interpretativa molto restrittiva; aveva infatti affermato che il trasferimento di tali eccedenze di interessi passivi prodotte da una società partecipante al consolidato fiscale in un determinato periodo di vigenza del regime non sarebbe stato possibile se non, e nella misura in cui, la stessa società avesse trasferito al consolidato stesso un risultato imponibile almeno pari a tali eccedenze di interessi passivi non deducibili in proprio.

Di fatto, tale interpretazione, come detto assai cautelativa e restrittiva, aveva quindi determinato l’impossibilità per una società che aveva perdita fiscali proprie ante consolidato, e che in vigenza dell’opzione si trovava nella condizione di maturare eccedenze di interessi passivi non deducibili ma senza tuttavia produrre reddito imponibile positivo trasferito alla fiscal unit, di poter all’atto pratico trasferire al consolidato alcun importo a titolo di eccedenze di interessi passivi indeducibili, seppure in presenza di Rol capiente inutilizzato dalle altre imprese aderenti allo stesso consolidato fiscale.

Questa interpretazione era stata criticata in dottrina (per tutti, si veda Assonime n. 46/2009) in quanto, seppure partendo da una legittima intenzione di impedire impropri arbitraggi fiscali, era finita col penalizzare eccessivamente imprese che, in verità, non avrebbero affatto realizzato alcun tipo di arbitraggio.

Ed era questo il caso di una società che, aderente al consolidato fiscale, si fosse trovata nella condizione di avere perdite fiscali pregresse e nel contempo di produrre in un periodo d’imposta un risultato imponibile negativo trasferito al consolidato fiscale, e determinato con il concorso (variazione in aumento) di eccedenze di interessi passivi non deducibili ex articolo 96 Tuir.

Ebbene, con la risoluzione di recente pubblicazione, l’Amministrazione chiarisce che l’orientamento indicato nella circolare 19/E/2009 non rappresenta l’espressione di un “principio di carattere generalema deve essere applicato solo al caso dell’impresa partecipante al consolidato fiscale che abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le proprie perdite fiscali pregresse a riduzione dell’imponibile di periodo.

Quindi, viene precisato che ogni rischio di improprio arbitraggio è ab origine escluso quando l’impresa – con propria “dote” di perdite fiscali pregresse – consegue anche una perdita fiscale di periodo che trasferisce al consolidato.

Infatti, in questa circostanza non si ha proprio alcuna possibilità di utilizzare le perdite fiscali antecedenti all’opzione per il consolidato fiscale, tanto che esse rimangono immutate; al ricorrere di questa situazione, quindi, viene ora chiarito che la società potrà trasferire al consolidato fiscale tanto la perdita di periodo, quanto l’eccedenza di interessi passivi indeducibili che trova capienza in eccedenze di Rol inutilizzate da altre imprese aderenti alla fiscal unit.

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