6 Marzo 2014

Transfer price: rileva il mercato del venditore

di Ennio Vial
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La Sentenza n. 24005 del 23 ottobre 2013 (udienza 11 dicembre 2012) della Corte di Cassazione ha affrontato un interessante caso di transfer price che vedeva contrapposti da un lato l’Agenzia delle Entrate (Ufficio di Livorno), dall’altro la Solvay s.a. (societe anonyme) con sede principale in Belgio (Bruxelles) e sede secondaria in Italia.

L’avviso di accertamento emesso accertava una maggiore IRPEG ed una maggiore ILOR per l’anno di imposta 1997.

Sulla sentenza sono usciti diversi interventi che hanno, nella maggior parte dei casi, riproposto il contenuto della sentenza senza offrire alcun rilievo critico di pregio.

Innanzitutto, ponendosi come lettore esterno che ha letto la sentenza senza un coinvolgimento nel caso concreto, va rilevato come taluni passaggi non siano particolarmente chiari.

In particolare, non si capisce come sia configurato il gruppo in quanto, di primo acchito, si potrebbe ritenere che la società belga controlli la sua consociata italiana e che oggetto di accertamento siano i maggiori ricavi realizzati dalla società italiana nei confronti della belga; vi sono però alcune frasi che sembrano far intendere che i maggiori redditi siano stati accertati in capo alla casa madre estera.

Che si tratti allora di una presenza italiana attraverso una stabile organizzazione e non di una società di diritto locale?

Ipotizziamo che, come probabilmente sarà, la struttura italiana sia la classica società di diritto locale.

Nel caso di specie la struttura italiana praticava a soggetti estranei al gruppo, collocati in Italia, prezzi superiori di oltre il 44% rispetto a quelli risultanti dalle transazioni infragruppo. L’Amministrazione finanziaria provvedeva, pertanto, a recuperare a tassazione il maggiore importo dei ricavi sottratti alla tassazione italiana e trasferiti all’estero mediante l’applicazione di prezzi infragruppo notevolmente inferiori al valore normale.

Ritengo, quindi, che il soggetto accertato che ha conseguito maggiori ricavi sia la società italiana.

Il metodo utilizzato per determinare i prezzi infragruppo è quello del “confronto del prezzo”.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che debbano essere valutati i prezzi che il venditore pratica a soggetti terzi, e non invece i prezzi a cui l’acquirente acquisisce i prodotti in Belgio.

Tale asserzione poggia su un’interpretazione dell’art. 9 del tuir relativa al valore normale.

In sostanza – secondo i giudici – deve ritenersi che il criterio prioritario per stabilire il “valore normale” dei corrispettivi, nelle vendite tra imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale, non possa essere che quello – enunciato nella seconda parte dell’art. 9 comma 3 del Tuir – secondo cui deve farsi riferimento “in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle e mercuriali ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”.

L’art. 9 deve essere letto nel senso che, nonostante la norma faccia inizialmente riferimento al prezzo di acquisto, prima di tutto bisogna fare riferimento alle tariffe applicate dal venditore.

Ne discende che la definizione del “valore normale” contenuta nella prima parte dell’art. 9 ossia il riferimento al prezzo di acquisto, sebbene non possa essere intesa come una mera declaratoria di principio, avendo anch’essa un innegabile valore precettivo svolge, tuttavia, un ruolo sussidiario e suppletivo e deve essere utilizzata nel solo caso in cui il riferimento ai listini, alle tariffe ed ai mercuriali in uso nel mercato del venditore, si rivelino di nessuna utilità pratica per la loro inesistenza o inattendibilità.

Le indicazioni della Cassazione vanno attentamente valutate.

Innanzitutto, dalla sentenza emerge come fosse assente in capo alla casa madre bega la possibilità di confrontare i prezzi di acquisto dalla consociata italiana con altri acquisti effettuati fuori dal gruppo.

Inoltre, astraendoci dal caso concreto, preme evidenziare come non sia possibile giungere a delle generalizzazioni; potrebbe accadere, infatti, che i prezzi infragruppo siano più bassi in relazione ad aspetti particolari della transazione come i servizi accessori, i servizi di trasporto, i volumi di acquisto ma anche in relazione alla strategia commerciale di gruppo circa l’aggressione commerciale di un certo paese.

Si tratta di considerazioni che assumono particolare importanza soprattutto in relazione a beni destinati al consumo finale e che risentono di fenomeni come la cultura del paese o la moda per cui, magari, sono più confacenti alla vendita di vestiario rispetto alla cessione di bicarbonato.