1 Luglio 2022

Transfer Price: come scegliere il metodo più appropriato?

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

A livello domestico, l’articolo 110, comma 7, Tuir, prevede che “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Di contro, in ambito Ocse, i rapporti economici e commerciali avvenuti tra imprese consociate appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale devono riflettere i valori conformi al principio di libera concorrenza (c.d. arm’s length principle), previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione.

Sullo specifico punto, per assicurare la corretta determinazione della base imponibile tra entità appartenenti allo stesso Gruppo, i singoli Stati membri dell’Ocse si ispirano al citato principio di libera concorrenza, con il precipuo scopo di eliminare gli effetti risultanti da condizioni speciali che condizionano l’utile della transazione economica considerata.

In tal modo viene perseguito un duplice obiettivo:

  • garantire la corretta determinazione della base imponibile in ciascuna giurisdizione e, simmetricamente, evitare fenomeni di doppia imposizione economica;
  • minimizzare i conflitti tra amministrazioni fiscali e promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali.

Attualmente, per individuare il valore normale dei beni o dei servizi scambiati in ambito infragruppo, non occorre più seguire una rigida gerarchia tra vari metodi.

A tal fine risulta fondamentale, nel più ampio processo denominato “analisi di comparabilità”, scegliere il metodo più appropriato alle singole circostanze che caratterizzano la transazione economico-commerciale esaminata.

Infatti, il criterio di selezione del most appropriate method (c.d. M.A.M) ha oggi eliminato la gerarchia dei metodi di determinazione del prezzo di trasferimento.

Il contribuente che deve operare la scelta del best method sopra illustrato potrà adottare il criterio che ritiene più appropriato alle circostanze del caso, motivando le specifiche ragioni per le quali eventuali altri metodi suggeriti dalla prassi risultano meno appropriati e, in caso di adesione agli oneri documentali previsti in tema di transfer price, darne adeguata evidenza.

In merito, per la selezione del most appropriate method, l’Ocse suggerisce tre criteri:

  • considerare punti di forza e debolezza di ogni metodo;
  • considerare l’appropriatezza del metodo in considerazione della transazione controllata attraverso l’analisi funzionale;
  • valutare la disponibilità delle informazioni necessarie all’applicazione del metodo (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle frodi di rilievo internazionale”, pag. 371 e ss.).

Recentemente, la suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 15668/2022 del 17.05.2022, si è pronunciata in relazione all’analisi di comparabilità e, contestualmente, alla scelta di un determinato metodo per determinare correttamente i prezzi di trasferimento infragruppo.

In merito, gli Ermellini hanno specificato che l’adozione del metodo “TNMM” (acronimo di transactional net margin method o margine netto della transazione), risulta particolarmente affidabile quando l’analisi funzionale mostra l’esistenza di una parte (c.d. “parte testata o “tested party”) della transazione controllata che svolge funzioni più semplici ed assume i rischi limitati rispetto all’altra parte della transazione.

Analogamente al metodo RPM (Resale Price Method – metodo del prezzo di rivendita) o CPM (Cost Plus Method – metodo del costo maggiorato), esso si focalizza sulla redditività della parte testata nella transazione controllata, mentre se ne discosta poiché opera a livello di marginalità netta e non di marginalità lorda.

I Supremi giudici hanno opportunamente affermato che dal punto di vista applicativo il livello del margine netto, a libere condizioni di mercato (arm’s lenght principle), realizzato dalla parte testata, può essere determinato:

  • attraverso un “confronto interno” (assumendo il margine netto realizzato dal contribuente in transazioni avvenute con soggetti indipendenti);
  • mediante un “confronto esterno” (assumendo il margine netto realizzato nel libero mercato da soggetti indipendenti in transazioni comparabili).

Qualora siano presenti soggetti comparabili interni in grado di soddisfare i cinque fattori di comparabilità (ossia le caratteristiche di beni e servizi; l’analisi funzionale; i termini contrattuali sottostanti la transazione infragruppo; le strategie di business; le condizioni economiche), le Linee Guida Ocse li indicano come preferibili in quanto le informazioni sulle transazioni con comparabili interni sono più complete ed affidabili, nonché meno costose.

Di contro, qualora non siano presenti comparabili interni, la ricerca dei comparabili esterni dovrà basarsi sui cinque fattori di comparabilità che dovranno essere definiti in modo tale a soddisfare la comparabilità con la transazione controllata e con le caratteristiche della tested party.

Si potrà anche adottare il “metodo additivo” (il soggetto che esegue la ricerca elabora una lista di parti terze che effettuano transazioni ritenute comparabili) o il “metodo deduttivo” (mediante la ricerca su banche dati).

Giova ricordare, infine, che i due differenti approcci possono essere utilizzati in combinazione tra di loro aggiungendo alla ricerca da banche dati elementi concorrenti noti al contribuente che non sarebbero stati identificati attraverso i criteri di selezione adottati, ad esempio in quanto classificati con codici settoriali diversi.