23 Luglio 2021

Tracciabilità degli oneri detraibili: sufficiente l’annotazione in fattura

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto una serie di misure volte ad impattare sulla fruizione degli oneri detraibili ex articolo 15 Tuir.

Le disposizioni principali sono due e riguardano la fruibilità degli oneri detraibili:

In relazione a quest’ultimo aspetto, il legislatore ha voluto incentivare l’utilizzo dei metodi di pagamento tracciabili (tra l’altro già previsti per la fruizione di alcuni oneri detraibili) creando una sorta di conflitto d’interessi tra il consumatore e il cedente/prestatore che dovrebbe tendere ad evitare fenomeni di sottofatturazione.

In sostanza, il legislatore, limitatamente alle detrazioni previste nella misura del 19%, ammette in detrazione solo quegli oneri che sono stati sostenuti mediante:

  • versamento bancario;
  • versamento postale;
  • carte di debito;
  • carte di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • altri sistemi di pagamento.

Occorre sottolineare, però, che l’obbligo di pagamento tracciato è escluso per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Fin da subito tale disposizione è apparsa foriera di profili di criticità soprattutto sul versante strettamente operativo.

Recentemente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 7/E/2021 per chiarire, soprattutto, i profili probatori legati alla dimostrazione, da parte dei contribuenti, dell’avvenuto sostenimento dell’onere con modalità tracciabili.

Il primo chiarimento degno di nota riguarda la definizione di “altro sistema di pagamento” tracciato.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria per altri sistemi di pagamento devono intendersi tutti quegli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, tra cui rientrano i pagamenti avvenuti via smartphone per il tramite di un istituto di moneta elettronico che permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC.

Per ciò che riguarda la prova dell’avvenuto pagamento in modalità tracciata, invece, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

  • il contribuente può provare l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio;
  • in alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, Mav, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.);
  • l’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”;
  • il pagamento via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati deve essere provato mediante il documento fiscale che attesta il sostenimento dell’onere e la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento tracciato (anche la semplice mail di conferma è considerata una prova valida). Nel caso in cui il contribuente sia impossibilitato a produrre il documento fiscale o la mail di conferma può esibire l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’applicazione.

Il chiarimento più importante, tuttavia, è quello riguardante l’ipotesi in cui il pagamento tracciato venga eseguito da un soggetto diverso dall’intestatario del documento di spesa.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che:

  • l’onere si considera sostenuto dal contribuente indicato nel documento di spesa, non rilevando l’esecutore materiale del pagamento (aspetto, quest’ultimo, che attiene ai rapporti interni fra le parti);
  • (conseguentemente) il pagamento può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestati ad un soggetto diverso rispetto a quello indicato nel documento di spesa, a condizione però che l’onere sia effettivamente sostenuto da quest’ultimo.

Pertanto, nell’ipotesi in cui il contribuente utilizzi la carta di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a sé stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, il diritto alla detrazione non è compromesso, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.