24 Gennaio 2020

Torna la decontribuzione per i giovani under 40

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

La L. 160/2019, la cd. Legge di Bilancio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, al comma 503, ripropone, con l’evidente fine di supportare l’ingresso dei giovani nell’agricoltura, anche per il biennio 2020-2021, la decontribuzione, originariamente introdotta con la Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) e successivamente rilanciata con la successiva legge per il 2018 (L. 205/2017).

Il ricambio generazionale rappresenta da sempre una delle problematiche del settore agricolo, tant’è vero che, ad esempio, Ismea procede periodicamente all’emanazione di bandi per il cd. primo insediamento, con cui supportare, da un punto di vista finanziario, i giovani che intendono procedere all’acquisto di terreni o di aziende agricole.

In passato, senza troppo successo, il Legislatore aveva introdotto, con i commi 119 e 120, L. 205/2017, limitatamente al periodo 2018-2020, il cd. contratto di affiancamento in agricoltura, facendo seguito a quanto previsto con l’articolo 6 L. 154/2016 (c.d. collegato agricolo).

Al contrario, la norma decontributiva riproposta quest’anno rappresenta un incisivo strumento di supporto ai giovani che intendono approcciarsi al mondo agricolo.

L’agevolazione, tuttavia, non è riservata a tutti, ma solamente ai coltivatori diretti e agli Iap di età inferiore a 40 anni che si iscrivono per la prima volta, nel periodo 1° gennaio31 dicembre 2020, alla gestione agricola Inps.

Coltivatore diretto è un piccolo imprenditore che si dedica, direttamente e abitualmente, alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, o alla silvicoltura o all’allevamento e alle relative attività connesse.

Il coltivatore diretto deve essere in grado, per essere definito come tale, di procedere alla conduzione dei fondi con il lavoro proprio e della propria famiglia per almeno 1/3; inoltre, ai fini dell’iscrizione all’Inps, il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue.

Lo Iap, al contrario, è una figura di derivazione comunitaria, introdotta, in sostituzione dello Iatp (imprenditore agricolo a titolo principale), con l’articolo 1 D.Lgs. 99/2004, e può non partecipare attivamente all’attività agricola, potendo limitare la sua attività a livello organizzativo e gestionale.

I requisiti richiesti sono, come noto, quelli delle adeguate conoscenze agricole, del tempo dedicato (almeno la metà del complessivo) e del reddito prodotto, anche in questo caso rappresentante almeno la metà di quello totale da lavoro.

Tornando alla norma decontributiva, il comma 503 prevede che “ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”.

Per “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, l’Inps, in occasione delle precedenti norme agevolative ha precisato, con circolare n. 85/2017, che devono intendersi quelle dei coltivatori diretti o Iap che non siano stati già iscritti, e successivamente cancellati, nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio; per i coltivatori diretti il requisito è richiesto con esclusivo riferimento al titolare del nucleo CD.

L’esonero contributivo, che avrà valore per un biennio e sarà in misura integrale, interessa la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale ex articolo 1, comma 17, L. 160/1975 per il quale sono tenuti il coltivatore diretto per l’intero nucleo e lo Iap, mentre ne sono esclusi il contributo di maternità dovuto, ai sensi dell’articolo 66 D. Lgs 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli Iap e  il contributo Inail dovuto dai coltivatori diretti.

L’esonero comporta comunque l’accredito regolare della contribuzione piena.

Da ultimo si ricorda che, come precisato dll’Inps, con la circolare n. 36/2018, l’esonero compente a condizione che vi sia regolarità negli obblighi contributivi, vengano osservate le norme a tutela delle condizioni di lavoro, vengano applicati correttamente i Ccnl e rispettati gli obblighi derivanti dalla qualifica di coltivatore diretto e Iap.

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