6 Dicembre 2017

TFR: determinazione e versamento dell’imposta sostitutiva

di Federica Furlani
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Entro il prossimo 18 dicembre (il 16 è un sabato), le imprese con dipendenti il cui TFR è mantenuto in azienda, devono procedere al versamento dell’acconto relativo all’imposta sostitutiva.

Sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto (c.d. quota finanziaria del TFR) è infatti dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef) nell’attuale misura dell’17%.

Il versamento è a carico del sostituto e deve essere eseguito, con riferimento al 2017, in acconto, entro il prossimo 18 dicembre, e a saldo entro il 16 febbraio 2018.

L’adempimento è a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se è destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS.

In relazione invece ai soggetti che aderiscono ad una forma pensionistica complementare, non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione. Il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva potrà riguardare esclusivamente le quote di rivalutazione annuale del TFR relative al fondo maturato fino al 31.12.2006, mantenuto in azienda.

Come noto, l’articolo 2120 cod. civ. prevede che il fondo TFR ogni anni anno sia incrementato di una quota capitale e di una finanziaria.

Quest’ultima va calcolata applicando al fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Tale “rivalutazione” si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso sulla quota di rivalutazione maturata nel 2017 fino alla data di cessazione del rapporto, il datore avrà già trattenuto l’imposta sostitutiva calcolata applicando al relativo TFR al 31 dicembre 2016 l’indice ISTAT del mese in cui è avvenuta la cessazione o, per le cessazioni fino al 14 del mese, quello del mese precedente.

Sull’importo di rivalutazione del TFR di fine anno va applicata l’imposta sostitutiva, con aliquota pari all’17% da versare, come detto, in due momenti: prima in acconto (16 dicembre), nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva calcolata come di seguito indicato, e poi a saldo (16 febbraio).

L’acconto di dicembre che ci apprestiamo a versare si può determinare utilizzando due metodi:

  • storico, che si avvale di dati contabili consuntivi, e si determina con riferimento alle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dello stesso anno. L’acconto viene quindi calcolato applicando l’aliquota fiscale dell’17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni;
  • previsionale, che richiede la determinazione presuntiva dell’acconto con l’applicazione dell’aliquota dell’17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare per la rivalutazione è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso (l’imponibile da utilizzare per il 2017 sarà calcolato sul TFR maturato fino al 31 dicembre 2016 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2017).

Nell’ipotesi in cui prima del 16 dicembre tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro, è possibile determinare l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma su quella maturata nello stesso anno in cui si versa.

I soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2016 possono determinare l’acconto con il metodo previsionale o versare l’intera imposta sostitutiva dovuta per il 2017 in sede di saldo al 16 febbraio 2018, mentre quelli che l’hanno iniziata nel 2017 non effettuano alcun versamento in mancanza di una rivalutazione del TFR.

In entrambi i casi, poi, il saldo dell’imposta sostitutiva si calcolerà prendendo come riferimento il 31 dicembre 2017 e applicando l’aliquota, sempre del 17%, sul valore della rivalutazione del fondo TFR relativa allo stesso anno. Sarà poi necessario decurtare il risultato ottenuto di quanto già versato in sede di acconto.

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 indicando il codice tributo “1712” e anno di riferimento “2017”. Per il saldo il codice da utilizzare è “1713”.

Si evidenzia infine che, in caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:

  • gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione;
  • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:

  • il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
  • il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo TFR maturato.
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