10 Aprile 2018

Termini per l’impugnazione

di EVOLUTION
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, comma 1, e 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992, nel processo tributario è previsto, come per il processo civile, un doppio termine di impugnazione delle sentenze: un termine breve e un termine lungo.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso” una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la distinzione tra i due differenti termini per l’impugnazione.

I termini per l’impugnazione delle sentenze vengono distinti in:

  • termine breve, in cui l’impugnazione può essere esercitata entro 60 giorni decorrenti dalla data di notificazione della sentenza ad istanza di parte;
  • termine lungo, in cui l’impugnazione può essere esercitata entro 6 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, in caso di mancata notifica.

Nel termine breve l’impugnazione viene avviata, da parte dei soggetti legittimati, con la notificazione della sentenza mediante:

  • ufficiale giudiziario;
  • spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento;
  • consegna diretta;
  • PEC, ai sensi dell’articolo 16-bis del D.Lgs. 546/1992.

A seconda di come avviene la notificazione viene rilasciata una prova:

  • dalla relata di notifica apposta in calce all’originale o alla copia dell’atto in caso di notifica mediante ufficiale giudiziario;
  • dall’avviso di ricevimento in caso di spedizione a mezzo posta;
  • dalla ricevuta di deposito in caso di consegna diretta;
  • dalla ricevuta di consegna del gestore, in caso di utilizzo della PEC.

In merito al luogo di notificazione, l’ex articolo 17, comma 1, D.Lgs. 546/1992, ha indicato che le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio.

L’elezione di domicilio e l’indicazione della residenza o della sede hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio.

Il termine lungo di impugnazione, invece, opera in caso di mancata (o irrituale) notificazione della sentenza ex articolo 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992. L’articolo appena citato dispone che la parte non costituita può proporre impugnazione oltre il decorso del termine lungo, se dimostra di non avere avuto conoscenza del processo sia nel caso di nullità della notificazione del ricorso, sia per nullità della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.

Il termine lungo prevale sul breve qualora dovessero sovrapporsi, cosicché nell’ipotesi in cui il termine breve scada decorsi i 6 mesi dal deposito della sentenza, l’impugnazione deve comunque avvenire entro il termine lungo.

La sospensione feriale dei termini, di cui alla L. 742/1969, trova applicazione sia per il termine breve di impugnazione, sia per il termine lungo. Si tratta di un periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 agosto in cui i termini per l’impugnazione si interrompono.

Così, nel caso in cui il termine breve scada nel mese di agosto, i termini di impugnazione si sospendono e riprendono a decorrere a partire dal 1° settembre. Ad esempio, se la sentenza è notificata in data 20 giugno, l’impugnazione della sentenza si sarebbe dovuta realizzare entro agosto, ma considerata la sospensione, il termine breve è posticipato al 19 settembre.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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