31 Ottobre 2018

Nuovo termine per la registrazione delle fatture emesse

di EVOLUTION
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Ai fini dell’Iva è prevista la tenuta di un apposito registro, nel quale annotare cronologicamente le operazioni attive.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa, in particolare, delle novità recate dal Decreto fiscale.

Il comma 1 dell’articolo 23 del D.P.R. 633/1972 disponeva che il contribuente doveva annotare entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura, su apposito registro, le fatture emesse, relative a tutte le operazioni attive (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture (concernenti le operazioni internazionali e l’autoconsumo), in ordine progressivo sulla base della data di emissione.

Le fatturedifferite” – ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva – dovevano essere registrate, invece, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.

Con l’entrata in vigore del D.L. 119/2018 questa dicotomia è stata annullata.

In particolare, l’articolo 12 del decreto ha stabilito che tutte le fatture emesse, ossia:

devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, la fattura di un’operazione effettuata, ad esempio, il 3 ottobre può essere annotata nel registro delle fatture emesse fino al 15 novembre, comunque in tempo utile per entrare nella liquidazione del mese di competenza. Con le vecchie regole, invece, il documento avrebbe dovuto essere registrato obbligatoriamente entro il 18 ottobre.

La norma, tuttavia, conserva l’eccezione prevista per le operazioni di “cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente” (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera b)), disponendo che le fatture emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese, consentendo di fatto lo slittamento dell’esigibilità dell’imposta.

Si noti che la novella è coerente anche con la modifica recata all’articolo 21 comma 4 che, a partire dal 1° luglio 2019, consentirà l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni.

Rimangono invariate, invece, le modalità di registrazione. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 23 del D.P.R. 633/1972, all’atto della registrazione, per ciascuna fattura devono essere indicati:

  • il numero progressivo;
  • la data di emissione;
  • l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni distinte secondo l’aliquota applicata;
  • l’ammontare dell’imposta, distinta secondo l’aliquota applicata;
  • la ditta, denominazione o ragione sociale dell’acquirente, ovvero, nelle ipotesi di autofatturazione, del cedente o del prestatore.

Si ricorda che vanno registrate anche le fatture emesse relative a:

  • operazioni non imponibili,
  • non soggette all’Iva o
  • esenti

di cui ai commi 6 e 6-bis) dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.

In luogo dell’ammontare dell’imposta va indicato il titolo di inapplicabilità dell’Iva con l’eventuale riferimento normativo (articolo 23, comma 3, D.P.R. 633/1972).

Infine, va tenuto conto che il registro delle fatture emesse, così come il registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del decreto Iva e il registro degli acquisti di cui al successivo articolo 25, può essere suddiviso in più registri o conti sezionali, in funzione:

  • del tipo di attività,
  • del territorio o
  • di ogni altro criterio,

secondo le esigenze della singola impresa, ferma restando l’osservanza delle modalità stabilite per la compilazione e tenuta dei registri stessi.

Ai fini delle liquidazioni mensili (o trimestrali) i totali dei singoli registri o conti sezionali dovranno essere riportati in un apposito registro riassuntivo.

La tenuta dei registri o conti sezionali comporta, per ciascuno di essi, una distinta numerazione delle fatture.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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