28 Dicembre 2022

Termine di consegna “lungo” per investimenti 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Ci sarà tempo almeno fino al 30 settembre 2023 per la consegna dei beni materiali 4.0 “prenotati” entro il prossimo 31 dicembre 2022 e fruire del credito d’imposta del 40%.

Al contrario, nessun allungamento dei termini è previsto per la consegna dei beni ordinari e dei beni immateriali 4.0 “prenotati” entro la predetta data del 31 dicembre, che rimane fermo al 30 giugno 2023.

È questo il quadro che emerge dopo le modifiche introdotte da un emendamento alla Legge di bilancio 2023 che allunga di tre mesi (o forse sei grazie ad un’ulteriore modifica inserita dal Decreto Milleproroghe) il termine di consegna dei beni materiali 4.0 con credito d’imposta del 40% (fino all’importo di euro 2,5 milioni) per i quali alla data del prossimo 31 dicembre 2022 sussistono le seguenti condizioni: pagamento di un acconto almeno pari al 20% del prezzo pattuito e conferma dell’ordine da parte del fornitore.

In presenza di consegna successiva al 30 settembre 2023 (o 31 dicembre 2023 se tale data sarà confermata dal Decreto “Milleproroghe”) la misura del credito d’imposta scende al 20% (come già stabilito dalla L. 178/2020).

Alla luce del quadro normativo esposto, le imprese che si affretteranno a “prenotare” gli investimenti entro sabato 31 dicembre 2022 avranno molte più chanches per evitare il dimezzamento del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui all’allegato A della L. 232/2016).

Purtroppo nessuna novità è stata prevista per gli altri investimenti (in beni ordinari o in beni immateriali Industria 4.0) “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, per i quali il termine di consegna rimane il 30 giugno 2023 per poter fruire rispettivamente del credito d’imposta del 6% e del 50%.

Le regole previste per i beni “prenotati” costituiscono un’eccezione alla regola generale stabilita per l’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento.

È a tale momento che si deve aver riguardo per attribuire il quantum del credito d’imposta spettante, la cui disciplina tiene conto delle regole di cui all’articolo 109 Tuir sulla competenza.

In particolare:

  • per i beni acquisiti in proprietà rileva il momento in cui avviene la consegna o la spedizione dei beni;
  • per i beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria, si deve aver riguardo al verbale di consegna del bene sottoscritto tra le parti (concedente e utilizzatore);
  • per i beni acquisiti tramite contratto d’appalto, assume rilievo l’ultimazione della prestazione ovvero, in presenza di stati di avanzamento lavori, l’importo dei SAL liquidati alla data di chiusura dell’esercizio.

Nessuna modifica è stata apportata alle altre regole da rispettare per la fruizione del credito d’imposta, ed in particolare: per i beni “ordinari” (diversi da quelli Industria 4.0) è sufficiente l’entrata in funzione del bene per poter iniziare l’utilizzo del credito d’imposta, mentre per quelli Industria 4.0 è necessario, oltre all’entrata in funzione, anche l’interconnessione.

Altro aspetto da ricordare riguarda la decadenza dal credito d’imposta qualora il bene oggetto di investimento sia alienato o collocato al di fuori del territorio nazionale entro la fine del secondo periodo d’imposta successivo alla sua entrata in funzione o interconnessione (a seconda che si tratti di un bene ordinario o Industria 4.0).

Per i beni Industria 4.0 è previsto un meccanismo di “salvataggio” qualora entro la fine del periodo d’imposta in cui avviene l’alienazione si proceda all’acquisto di altro bene avente le stesse caratteristiche Industria 4.0, nel qual caso è possibile continuare a fruire del credito d’imposta in relazione all’investimento originario.