8 Febbraio 2018

Telefisco 2018: irretroattiva la nuova imposta di registro

di Angelo Ginex
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L’Agenzia delle Entrate, in occasione dell’annuale Convegno sulle novità in materia di norme fiscali (c.d. Telefisco 2018), ha fornito un importante chiarimento in materia di imposta di registro a seguito delle modifiche all’articolo 20 D.P.R. 131/1986 ad opera della legge di Bilancio 2018.

In estrema sintesi, la nuova formulazione della disposizione citata prevede che, al fine di applicare correttamente l’imposta di registro, l’interpretazione dell’atto presentato alla registrazione deve essere operata con esclusivo riguardo allo stesso, senza considerare qualsiasi elemento ad esso estraneo (ad esempio, atti collegati o altri elementi extra-testuali).

Ci si è posti dunque il problema relativo alla data di entrata in vigore della suddetta modifica: ovvero, essa opera retroattivamente oppure vale solamente per gli avvisi di accertamento effettuati dopo il 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge in esame?

Sul punto, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2007 del 26/01/2018, nella quale ha stabilito tout court l’irretroattività della nuova formulazione dell’articolo 20 D.P.R. 131/1986, sostenendo che “va affermato che l’articolo 1, comma 87, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio), non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell’articolo 20 D.P.R. 131/86”.

La ratio della statuizione assunta dalla Suprema Corte risiede nella qualificazione giuridica della norma: l’articolo 20 citato non è una disposizione rientrante nella categoria delle norme di interpretazione autentica, in quanto essa, cambiando il regime precedente, innova l’ordinamento giuridico.

In altri termini, in accordo con il dato letterale del nuovo disposto, la predetta modificazione ha determinato una rivisitazione strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pregressa: l’articolo 20 D.P.R. 131/1986 previgente (secondo l’indirizzo di legittimità) imponeva di effettuare la qualificazione dell’atto oggetto della tassazione sulla base di elementi, quali i dati extra-testuali ed il collegamento negoziale, che oggi vengono invece espressamente esclusi, mettendo in palese evidenza il carattere innovativo e non interpretativo della novella.

L’Agenzia delle Entrate, condividendo la suesposta interpretazione giurisprudenziale, ha affermato anch’essa, nel corso di Telefisco 2018, la natura non retroattiva della disposizione in esame, ritenendo di dover limitare l’applicazione della nuova disposizione alle attività di liquidazione effettuate dagli Uffici a decorrere dal 1° gennaio 2018, con conseguente esclusione della sua applicabilità agli avvisi di accertamento emanati prima della suddetta data.

In definitiva, la novella normativa, che ha lo scopo di delimitare il raggio d’azione dell’Amministrazione finanziaria per quanto concerne l’interpretazione e la qualificazione di un atto al fine di applicare l’imposta di registro, permettendole di fare riferimento al solo atto presentato per la registrazione e non ad altri elementi ad esso estranei, avrà valenza solo ed esclusivamente per le attività di liquidazione effettuate dall’Amministrazione finanziaria a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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