27 Settembre 2018

Tax credit per le librerie: istanze entro il 30 settembre

di Federica Furlani
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Scade alle ore 12 del prossimo 30 settembre il termine per presentare le richieste per il riconoscimento del credito di imposta a favore delle librerie di cui all’articolo 1, comma 319, L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018); la richiesta deve essere effettuata esclusivamente in via telematica tramite il portale dedicato taxcredit.librari.beniculturali.it, in cui sono disponibili modulistica e guida alla compilazione.

Per poter compilare l’istanza l’impresa interessata deve preventivamente registrarsi nell’area riservata del portale, indicando la sua ragione sociale ed il codice fiscale, e nome/cognome, codice fiscale e indirizzo mail del legale rappresentante.

Si evidenzia che non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito di imposta rispetto alla data di presentazione della domanda: non rileverà, quindi, l’ordine di invio delle richieste.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, verificata la disponibilità delle risorse, comunicherà ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d’imposta spettante, dando priorità ai soggetti che risultino essere esercenti dell’unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale.

Ricordiamo che i beneficiari dell’agevolazione sono gli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:

  • abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, alla quale sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano), come risultante dal registro delle imprese;
  • abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall’articolo 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, ovvero, nel caso di libri usati dall’articolo 36 D.L. 41/1995, convertito con modificazioni dalla L. 85/1995, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi e usati potranno accedere al credito d’imposta nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti di librerie indipendenti e di € 10.000 per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita (ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio), alle seguenti voci, per ognuna delle quali è previsto un massimale di costo:

  • imposta municipale unica – Imu (massimale 3.000 €);
  • tributo per i servizi indivisibili – Tasi (massimale 500 €);
  • tassa sui rifiuti – Tari (massimale 1.500 €);
  • imposta sulla pubblicità (massimale 1.500 €);
  • tassa per l’occupazione di suolo pubblico (massimale 1.000 €);
  • spese per locazione, al netto Iva (massimale 8.000 €);
  • spese per mutuo (massimale 3.000 €);
  • contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente (massimale 8.000 €).

si precisa che è necessario riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.

L’ammontare del credito d’imposta è determinato anche in base al fatturato della libreria secondo quattro scaglioni, sempre con riferimento all’anno precedente:

  • fino a 300.000€ → 100%
  • da 300.000 € a 600.000 € → 75%
  • da 600.000 € a 900.000 € → 75%
  • sopra a 900.000 € → 25%

Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla L. 129/2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.

Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Il credito d’imposta così definito:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l’importo spettante;
  • deve essere indicato, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di utilizzo, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.
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