11 Settembre 2018

Tartufo: aliquota Iva del 10% solo se “conservato”

di EVOLUTION
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La norma che all’interno del decreto Iva contiene la disciplina sulle aliquote dell’imposta è l’articolo 16 che si struttura in tre commi (il comma 4 è stato abrogato già dal 1997).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo tratta dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di tartufo alla luce della recente risoluzione 59/E/2018.

Con la risoluzione 59/E/2018 l’Agenzia delle Entrate si è occupata della misura dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di tartufo.

Nell’istanza di interpello il contribuente ha chiesto al Fisco di conoscere se l’aliquota Iva ridotta si renda applicabile alle cessioni di tartufo:

  • congelato e surgelato (intero, in pezzi o di tritume);
  • conservato mediante tecniche di stabilizzazione termica a cui sono sottoposti appositi contenitori in vetro o in metallo, immerso in acqua salata o in olio.

Si deve ricordare che l’articolo 29, comma 3, della L. 122/2016 (Legge comunitaria 2016) ha inserito il punto 20-bis) nel corpo della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, prevedendo l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% alle cessioni di “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”. La norma, per come formulata, sembrerebbe agevolare esclusivamente il prodotto non destinato nell’immediatezza al consumo, in quanto sottoposto ad un processo di conservazione temporanea, che richiede successive fasi di lavorazione.

Sempre l’articolo 29 ha, altresì, eliminato l’inciso “esclusi i tartufi” dai punti 21) e 70) della medesima Tabella A, che disciplinano l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% rispettivamente per gli “ortaggi e piante mangerecce, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04 e 07.06)” e per gli “ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02)”.

Sulla base del parere tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane in conformità alla circolare 32/E del 14 giugno 2010 risulta che:

  • il prodotto congelatocostituito da tartufi estivi, lavati e confezionati, per ristoranti ed industria” può essere classificato nell’ambito del Capitolo 7 della Tariffa Doganale “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili” e, in particolare, alla voce 07.10 “Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati”. A seguito del processo di surgelamento effettuato a livello industriale, il prodotto, una volta decongelato, conserva lo stesso aspetto di quello fresco;
  • il prodotto conservatocostituito da tartufi estivi” può essere “confezionato in barattoli di vetro trasparente e sottoposto al solo processo di sterilizzazione termica” ovvero “conservato in barattoli di vetro con tappo in metallo, con olio extravergine di oliva, sale e aroma”. La prima tipologia di prodotto è riconducibile alla voce 07.09 della Tariffa doganale (trattandosi di prodotto non cotto ma solo sterilizzato); la seconda nell’ambito del Capitolo 20 e, in particolare, alla voce 20.03 “Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico”.

Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia nella risoluzione in commento ha ritenuto che al tartufo congelato si renda applicabile l’aliquota Iva ordinaria, in quanto il punto 20-bis) limita l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% esclusivamente alla tipologia di prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente conservato. Per le tipologie di tartufo “conservato”, invece, trova applicazione l’aliquota Iva del 10%, in forza della classificazione doganale attribuita a ciascuna tipologia di prodotto oggetto di commercializzazione.

In particolare, il tartufo conservatonon cotto ma solo sterilizzato” è agevolabile ai sensi del punto 20-bis), in quanto riconducibile alla voce doganale 07.09 relativa a “altri ortaggi freschi o refrigerati”. Il tartufo conservato “in olio di oliva”, beneficia dell’aliquota ridotta ai sensi del successivo punto 70), stante la riconducibilità dello stesso alla voce doganale 20.03, corrispondente alla ex voce 20.02, cui la norma in esame espressamente rinvia.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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