Fallisce l’ex imprenditore agricolo

Come noto, una delle caratteristiche dell’imprenditore agricolo consiste nella sua non fallibilità, che si determina per via indiretta in quanto non rientra tra i soggetti che attualmente, ai sensi dell’articolo 1 L.F., il Legislatore ritiene fallibili. A essi si rende, conseguentemente, applicabile l’istituto del sovraindebitamento come disciplinato dalla L. 3/2102. La non fallibilità dell’imprenditore agricolo…

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