Le nuove definizioni di credito inesistente e i più ridotti margini per le sanzioni aggravate
La definizione di credito d’imposta “inesistente” oggi si sdoppia e, per effetto delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio tributario dall’articolo 1, D.Lgs. 87/2024, si rinviene ora all’articolo 1, comma 1, lettera g-quater, D.Lgs. 74/2000, recante, a sua volta, le disposizioni comuni alle sanzioni penali e amministrative. In conseguenza della novella, il concetto di credito “inesistente”…
Continua a leggere...Se i lavori sono reali, il credito non può dirsi inesistente
Non può dirsi “inesistente” un credito d’imposta scaturente da un’opzione di sconto in fattura pur viziata da errori sostanziali, laddove tale credito faccia riferimento a interventi edilizi effettivamente eseguiti; e laddove detto errore emerga a seguito di controlli preventivi effettuati sulla comunicazione di opzione. Il contribuente, pertanto, nel riversare il credito d’imposta indebitamente compensato, ai…
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