La fusione deliberata dagli organi amministrativi

Gli articoli 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, cod. civ., disciplinano una procedura semplificata con riferimento all’operazione di fusione che consiste nella facoltà di attribuire agli amministratori, con apposita clausola statutaria o sin dall’atto costitutivo, la possibilità di assumere la decisione di fusione, con deliberazione risultante da atto pubblico, in luogo dell’assemblea dei soci….

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