La cristallizzazione della massa passiva a seguito del fallimento
A seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, i creditori sociali acquisiscono il diritto a partecipare alla distribuzione dell’attivo ricavato dalla liquidazione del patrimonio del fallito, sulla base del credito esistente al momento della dichiarazione di fallimento, stante il fatto che ai sensi dell’articolo 52 L.F. “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del…
Continua a leggere...Crediti prededucibili e attivo fallimentare insufficiente
In molte occasioni, l’attivo fallimentare è di importo talmente esiguo da non riuscire a soddisfare totalmente i creditori prededucibili, o, addirittura, da non consentire il pagamento del compenso liquidato al curatore fallimentare. Sul punto si rende preliminarmente opportuno ricordare che possono essere considerati prededucibili, ai sensi dell’articolo 111 L.F., i crediti “così qualificati da una…
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