Gli effetti dell’accoglimento del reclamo

Come noto, il fallimento – e, ora, la “liquidazione giudiziale”, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) – può essere revocato per effetto dell’accoglimento del reclamo proposto dal debitore o da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni…

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