9 Febbraio 2021

Superbonus: l’Agenzia si “dimentica” delle modifiche della legge di bilancio

di Sergio Pellegrino
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Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova risposta ad istanza di interpello in materia di superbonus, la n. 87.

L’istanza è stata presentata da parte di un soggetto che ha ricevuto in comodato dal coniuge un edificio terra/cielo, situato in zona sismica 3, suddiviso in due rustici/deposito, uno al piano terra e uno al primo piano, censiti in catasto urbano distintamente con due numeri di subalterno alla categoria C/2 e funzionalmente autonomi.

Nell’ambito del contratto di comodato, il comodatario è stato espressamente autorizzato dal coniuge/proprietario ad effettuare lavori di ristrutturazione senza variazione volumetrica e con cambio di destinazione d’uso in abitazione e autorimessa, sostenendone le relative spese.

Oltre all’effettuazione di tutta una serie di interventi di natura antisismica, è stata prevista la realizzazione di alcuni interventi secondari, correlati agli interventi strutturali, così come l’installazione di un impianto fotovoltaico.

L’istante intenderebbe fruire per gli interventi di ristrutturazione antisismica della detrazione del 110% prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio, tenendo conto di un limite di spesa di 192.000 €, determinato considerando le due unità di partenza.

Beneficerebbero della stessa misura di detrazione anche interventi secondari, assorbibili nella categoria superiore, quali le spese per i lavori relativi al pacchetto, al manto di copertura, alle grondaie e fluviali, al rifacimento dei sottofondi e pavimenti, all’impiantistica idraulica ed elettrica, agli intonaci e pitture e alle nuove finestre e infissi.

Allo stesso modo beneficerebbe della detrazione al 110% l’installazione dell’impianto fotovoltaico, in quanto “trainata” dall’intervento di miglioramento sismico.

Non essendo le unità dotate di impianto termico, le spese per l’installazione della caldaia a condensazione, per l’impianto termico e il climatizzatore dovrebbero invece essere ricomprese nelle spese di ristrutturazione, beneficiando di una detrazione al 50%.

Infine, il bonus mobili spetterebbe considerando un limite di spesa di 20.000 €, essendo due le unità immobiliari coinvolte, e sarebbe possibile fruire dell’ecobonus con riferimento alle spese sostenute per l’isolamento delle superfici disperdenti.

Nella propria risposta l’Agenzia evidenzia come il quarto comma dell’articolo 119, che disciplina il potenziamento al 110% degli interventi antisismici, non fa alcun riferimento, a differenza del primo comma per gli interventi di efficientamento energetico, alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

Il che comporta che gli interventi antisismici devono essere realizzati, per poter beneficiare del 110%, su parti comuni di edifici residenziali in condominio o su edifici residenziali unifamiliari.

Nel caso di specie l’edificio è costituito da due unità immobiliari distintamente accatastate, ma, pur essendo gli interventi antisismici realizzati su “parti comuni”, non sussistendo un condominio nella accezione civilistica poiché entrambe le unità sono di proprietà dello stesso soggetto, le relative spese non sono ammesse al superbonus (e di conseguenza non potrebbero beneficiare del 110% neppure quelle relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate sorprende perché, evidentemente, trascura la modifica apportata dalla legge di bilancio 2021 alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 119 che ha “equiparato” agli interventi realizzati dai condomìni quelli effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”: è palese come il caso esaminato rientri proprio in questa fattispecie.

La circostanza che, anche nel momento in cui affronta la spettanza del bonus mobili l’Agenzia faccia riferimento al limite di spesa di 10.000 € per unità immobiliare, essendo stato questo incrementato dalla legge di bilancio 2021 a 16.000 €, ci conferma che la risposta, nonostante sia stata pubblicata l’8 febbraio, non è aggiornata rispetto modifiche normative vecchie ormai di oltre un mese.

Considerando il fatto che la normativa in materia di agevolazioni edilizie è già sufficientemente complessa, è decisamente inopportuno che l’Agenzia delle Entrate generi ulteriore confusione con documenti di prassi che, poiché non aggiornati rispetto alle modifiche normative intervenute, possono “ingannare” coloro i quali li consultano (senza parlare dei malcapitati istanti): purtroppo nelle ultime settimane in materia di superbonus è già capitato parecchie volte.