16 Novembre 2020

Superbonus: cessione o sconto in fattura per soggetti non Irpef/Ires

di Alessandro Carlesimo
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La scheda di FISCOPRATICO

Il regime del superbonus prevede che, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficientamento energetico e al contenimento del rischio sismico, sia riconosciuta al contribuente una maxi-detrazione dall’imposta lorda, commisurata al 110 % della spesa sostenuta e ripartita in cinque quote annuali.

Il Decreto Rilancio, al fine di facilitare l’effettiva fruizione del bonus, ha altresì introdotto un meccanismo alternativo all’utilizzo diretto del bonus fiscale. Il contribuente può optare, in luogo della canonica detrazione, per la concessione di:

  • un credito, cedibile ad altri soggetti, corrispondente alla detrazione di imposta spettante;
  • un contributo corrispondente alla detrazione, fino ad un importo massimo del 100% della spesa, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione dell’opera (in questo caso il fornitore pratica lo sconto e recupera il contributo anticipato mediante la maturazione di un credito d’imposta, utilizzabile o, a sua volta, cedibile a terzi).

Questa diversa modalità è stabilita all’articolo 121 D.L. 34/2020 e trova applicazione anche con riferimento alle altre detrazioni preesistenti in campo edilizio (recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate, interventi di riqualificazione energetica/misure antisismiche eseguiti in assenza dei requisiti del superbonus).

L’opzione richiamata, oltre a rappresentare un utile strumento di accelerazione dell’utilizzo del bonus, è, di fatto, l’unica via percorribile da quei soggetti che non sono assoggettati al prelievo Irpef/Ires o che, pur essendo colpiti dal suddetto tributo, dichiarano un’imposta “incapiente” in quanto erosa dalle altre detrazioni o non dovuta poiché il contribuente ricade nella “no tax area”.

La detrazione presuppone infatti l’esistenza di un’imposta sul reddito a debito dalla quale poter scomputare il bonus maturato per effetto dell’esecuzione dei lavori agevolati. Qualora non sussista tale condizione il contribuente deve necessariamente avvalersi della facoltà di richiesta dello sconto in fattura o di trasformazione della detrazione in credito d’imposta, pena l’esclusione dal beneficio.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto all’agevolazione non è del tutto precluso in quanto non rileva“…la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta” (circolare 24/E/2020).

Viene così riconosciuto l’accesso al beneficio ad un’ampia platea di contribuenti a rischio esclusione per “insufficienza di imposta”: si pensi, a titolo esemplificativo, a coloro che sono soggetti ad imposta sostitutiva in quanto aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 o al regime di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, L. 244/2007, ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati al regime della cedolare secca o, ancora, ai soggetti non residenti che possiedono, al più, redditi fondiari assoggettati ad Irpef di importo non elevato al punto tale da poter consentire l’integrale assorbimento delle detrazioni.

Su questa falsariga, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato il diritto al superbonus per i contribuenti assoggettati a tassazione sostitutiva (cfr. risposta interpello n. 432/2020; n. 543/2020), nonché ai soggetti (anche esteri) titolari di reddito lavoro imponibili in altri Stati (risposta interpello n. 486/2020).

La circostanza che il soggetto sia fiscalmente non residente in Italia, peraltro, non è di per sé di ostacolo allo sfruttamento del superbonus, in quanto la detrazione in argomento riguarda, in generale, tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati” (risposta all’interpello n. 500/2020).

L’esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta cedibile avviene mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi obbligatoriamente entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Si precisa che la conversione e trasferimento del credito d’imposta relativo alla detrazione può anche avvenire nelle annualità successive in relazione alle quote di detrazione residue non fruite (Provvedimento prot. n. 283847/2020).

Tale cessione postuma può rendersi necessaria, ad esempio, qualora la situazione reddituale del contribuente vari nel corso del tempo, determinando una riduzione o addirittura un azzeramento dell’Irpef.

In questo modo, il contribuente divenuto incapiente può rivedere la pianificazione iniziale di utilizzo del superbonus, trasformando le rate residue che non trovano capienza in un credito monetizzabile mediante trasferimento ad altri cessionari-“finanziatori”. In questa ipotesi la comunicazione dell’opzione deve avvenire obbligatoriamente entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.