Superbollo auto
di Alessandro BonuzziI proprietari, gli usufruttuari e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e motoveicoli sono generalmente soggetti al pagamento delle corrispondenti tasse automobilistiche.
In caso di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che risultano esserne gli utilizzatori, ancorché, di fatto, è la società di noleggio che paga, spalmando il bollo nei canoni mensili.
Il bollo auto deve essere versato entro una data di scadenza che varia in relazione alla data di immatricolazione del veicolo. In particolare, il bollo auto deve essere pagato entro la fine del mese successivo alla sua scadenza, la quale viene calcolata in base alla data di immatricolazione del veicolo.
In aggiunta, entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto, gli autoveicoli che hanno potenza superiore a 185 kW sono soggetti all’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), definitivamente fissata ad opera dell’articolo 16, L. 214/2011, con decorrenza dall’anno 2012, in 20 euro per ogni kW di potenza del veicolo superiore a 185 kW.
Con l’aumentare degli anni di anzianità, però, scatta il diritto alle seguenti riduzioni:
- al 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione;
- al 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione;
- al 15% dopo 15 anni dalla data di costruzione;
Decorsi 20 anni dalla data di costruzione il superbollo non è più dovuto.
Tali periodi decorrono dall’1/1 dell’anno successivo a quello di costruzione; in mancanza della data di costruzione, va fatto riferimento alla data più vecchia tra l’eventuale data di immatricolazione all’estero e la data di immatricolazione in Italia.
Pertanto, il conteggio da fare per il superbollo è il seguente:
- 20 euro per ogni KW eccedente i 185 KW entro i 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- 12 euro per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- 6 euro per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- 3 euro per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i 15 anni (e fino ai 20 anni) dalla data di costruzione del veicolo.
Il superbollo non è dovuto nei casi in cui il veicolo sia in regime di esenzione o sospensione dal pagamento del bollo; ciò in ragione del rapporto di complementarietà che lega l’addizionale erariale alla tassa automobilistica.
Il superbollo deve essere versato mediante modello F24 Elide utilizzando il codice tributo 3364 e con l’indicazione della targa del veicolo (risoluzione n. 101/E/2011).
In caso di omesso versamento, la violazione:
- può essere sanata mediante ravvedimento operoso. La sanzione di riferimento è quella prevista dall’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, pari, a seconda della tempestività della regolarizzazione, al 25%, al 12,50% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni o allo 0,83% per ciascun giorno di ritardo in caso ritardo non superiore a 15 giorni. I codici tributo di riferimento sono 3365, per la sanzione, e 3366, per gli interessi;
- non regolarizzata sarà oggetto di apposito atto di accertamento con applicazione della sanzione del 25% oltre agli interessi moratori del 3,5% annui previsti per le tasse auto erariali dall’articolo 6 D.M. 21.5.2009.