2 Agosto 2018

Super ed iper ammortamenti nel modello Redditi

di Debora Reverberi
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Super e iper ammortamenti costituiscono un’agevolazione fiscale a fruizione automatica di notevole impatto sulla fiscalità diretta delle imprese italiane: tramite una variazione in diminuzione al reddito d’impresa, da operare nel quadro RF di Redditi SC, consentono rispettivamente un risparmio fiscale complessivo sull’Ires dovuta di entità pari al 9,6% del costo di acquisizione del bene e al 36%, da ripartire nelle annualità di durata del processo di ammortamento o del contratto di leasing.

La cumulabilità degli incentivi è espressamente esclusa dalla L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), rappresentando l’iper un potenziamento e un’evoluzione del super ammortamento: il meccanismo agevolativo è il medesimo, prevedendo la facoltà di maggiorare il costo di acquisizione di determinati beni strumentali nuovi ai soli fini della deduzione delle quote di ammortamento e della quota capitale dei canoni di leasing.

Il super ammortamento, introdotto dalla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), successivamente prorogato con modifiche dalla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e dalla L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), non costituisce una novità del 2017 in quanto al suo secondo anno di applicazione.

Per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel modello Redditi società di capitali 2018, periodo d’imposta 2017, si potranno verificare le seguenti situazioni:

  • in caso di super ammortamento su acquisti effettuati nel 2016, una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa pari al 40% della quota d’ammortamento fiscalmente deducibile, da indicare nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” col codice 50 (con un impatto sul risparmio fiscale Ires doppio rispetto al periodo 2016, in cui l’aliquota di ammortamento era dimezzata);
  • in caso di super ammortamento su acquisti effettuati nel 2017, una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa pari al 40% della prima quota d’ammortamento fiscalmente deducibile (ad aliquota dimezzata) da indicare nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” col codice 50.

Per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e, a regime, per gli acquisti del periodo d’imposta 2018 le modalità operative differiscono per i seguenti aspetti:

  • è necessario effettuare una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa pari al 30% della quota d’ammortamento fiscalmente deducibile;
  • la variazione deve essere indicata nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” col nuovo codice 57, creato per distinguere la diversa percentuale di maggiorazione rispetto agli acquisti 2016 e 2017.

Particolare attenzione va riservata al caso in cui gli acquisti riguardino veicoli a deducibilità limitata inclusi nell’elenco dell’articolo 164, comma 1, Tuir:

  • se l’acquisto del veicolo è avvenuto nel 2016 è legittimamente ammesso il super ammortamento, ai sensi della Legge di Stabilità 2016;
  • se l’acquisto del veicolo è avvenuto nel 2017 è ammesso il super ammortamento solo per gli autoveicoli esclusivamente strumentali, avendo la Legge di Bilancio 2017 escluso dall’ambito applicativo oggettivo i veicoli ad uso promiscuo e quelli in uso ai dipendenti;
  • se l’acquisto del veicolo è avvenuto nel 2018 l’agevolazione è preclusa a tutti i veicoli elencati nell’articolo 164, comma 1, Tuir.

L’iper ammortamento è invece al suo primo anno di applicazione. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 e successivamente prorogato con modifiche dalla Legge di Bilancio 2018, l’incentivo prevede la fruizione automatica in dichiarazione dei redditi tramite una variazione in diminuzione pari al 150% della quota di ammortamento fiscalmente deducibile per i beni materiali e al 40% per i beni immateriali.

Per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel modello Redditi 2018 periodo 2017 si potranno verificare le seguenti situazioni:

  • acquisto nel 2017 di beni materiali strumentali 4.0, variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” col codice 55;
  • acquisto nel 2017 di beni immateriali strumentali 4.0, variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” col codice 56.

Per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e a regime per gli acquisti del periodo d’imposta 2018 le modalità operative sono le seguenti:

  • le maggiorazioni restano della stessa entità (150% e 40%);
  • la variazione in diminuzione dei beni materiali andrà indicata, per distinguerla da quelle relative agli acquisti 2017, nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” col codice 58.
  • la variazione in diminuzione dei beni immateriali andrà indicata, per distinguerla da quelle relative agli acquisti 2017, nel rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” col codice 59.

Infine un aspetto delicato della disciplina è il meccanismo di ricalcolo degli acconti Ires: per espressa previsione dell’articolo 1, comma 12, L. 232/2016 la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2017 e 2018 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella determinata in assenza delle agevolazioni.

Per gli acquisti effettuati dal 2018 la proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2018 non prevede invece un analogo meccanismo di ricalcolo degli acconti.

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