4 Dicembre 2013

Studi evoluti, raffinatezza e sportività

di Giovanni Valcarenghi
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La recente diffusione di una sentenza in tema di studi di settore (CTR Milano, sezione staccata di Brescia, n. 212 del 26 luglio 2013), ci permette di tornare sul punto del corretto rapporto collaborativo tra Agenzia delle entrate e contribuente e sul concetto di “sportività”.

Per comprendere l’innesco del ragionamento, si consideri che una società, accertata sulla base dei maggiori risultati dello studio di settore rispetto al dichiarato, è risultata soccombente in CTP, nonostante avesse argomentato la propria difesa, per il semplice motivo di non essersi presentata al contraddittorio con l’ufficio. Ci viene da dire che la conclusione dei giudici pare un tantino affrettata, visto che si legge che la società aveva presentato istanza di autotutela, rigettata dall’ufficio.

Infatti, appellando la sentenza, la società ribadisce la propria convinzione, sostenendo che lo studio di settore utilizzato per l’accertamento non collocava correttamente il contribuente nel cluster (figurava essere una impresa specializzata in impianti elettrici, anziché in impianti antiintrusione e antincendio), come a dire che il conteggio proposto dal software fosse relativo ad un contribuente svolgente un mestiere diverso. Invece, utilizzando la versione evoluta dello studio di settore, l’attività veniva correttamente colta.

La decisione della CTR, molto semplicemente, riscontra che il giudice di primo grado aveva completamente omesso la valutazione di tale circostanza e, per conseguenza, ritiene la sentenza appellata non motivata ed accoglie il gravame del contribuente.

Riscontrano, peraltro, i giudici che il medesimo contribuente, per un precedente periodo di imposta, aveva definito un avviso di accertamento (in adesione) con la medesima Agenzia, proprio utilizzando le risultanze dello studio di settore evoluto; pertanto, poiché nessuno ha contestato che il mestiere prevalente fosse quello indicato dal contribuente (allegazione e mancata contestazione), significa che quella era la realtà processuale da considerare.

Ci si pronuncia anche sulle spese, scegliendo la via della compensazione, per avere manifestato la società un atteggiamento non collaborativo, non avendo partecipato all’invito al contraddittorio. Tale mancanza di collaborazione, di fatto, l’avrebbe esposta alla mancata soddisfazione della condanna delle spese a carico dell’ufficio.

Il tema della raffinatezza degli studi evoluti rispetto ai precedenti appare molto di attualità in questo periodo; infatti, poiché le risultanze di Gerico evoluto spesso conducono a valori più modesti rispetto alle versioni precedenti, l’Agenzia sostiene l’impossibilità di una applicazione retroattiva del nuovo strumento, in quanto il medesimo sarebbe stato elaborato in periodi già interessati dalla crisi.

Il tema della sportività, al riguardo, attiene il mancato equilibrio nel sostenere questa tesi, per il semplice fatto che, quando si sposa un criterio, quello deve essere utilizzato nel bene e nel male. Si è sempre omesso di considerare due questioni.

  1. La prima attiene l’anno di riferimento delle informazioni utilizzate per la elaborazione dello studio: una revisione del 2011, ad esempio, potrebbe essere fondata su informazioni del 2008, per tacere del fatto che parte del modello dello studio rimane ancorato a valori precedenti.
  2. La seconda circostanza attiene i correttivi anticrisi: se ci è stato detto che quelli sono gli elementi che riflettono la difficoltà economica, non vi dovrebbero essere ostacoli ad utilizzare il risultato di Gerico solo depurato degli stessi correttivi.

Anche per il contribuente va richiamato il concetto della sportività, che può essere riassunto con uno slogan: partecipare sempre alle danze, anche se non si è provetti ballerini. Il contraddittorio è davvero fase determinante nella nuova era dell’accertamento, dunque vale proprio la pena di non farselo scappare. La partecipazione attiva potrebbe generare effetti positivi sulla condanna al pagamento delle spese (qui l’invito alla sportività è rivolto ai Giudici).

Quali sono, allora, i richiami agli attori della fase accertativa? Più partecipativi, più equilibrati e più sportivi.