4 Maggio 2019

Strutture periferiche degli enti pubblici non economici: regime Ires

di Gennaro Napolitano
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La Legge di bilancio per il 2019, attraverso la modifica dell’articolo 148, comma 3, Tuir, ha esteso il regime della “decommercializzazione Ires” previsto dal Tuir anche alle “strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse” (articolo 1, comma 1022, L. 145/2018).

Nell’ambito delle disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società previste per gli enti non commerciali residenti, il ricordato articolo 148, comma 3, detta uno speciale regime di favore per alcune determinate categorie di enti non commerciali di tipo associativo.

In particolare, la norma in esame prevede che per gli enti ivi indicati “non si considerano commerciali” le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (c.d. decommercializzazione Ires).

In sostanza, quindi, la disposizione in parola prevede la non imponibilità ai fini Ires di alcune operazioni poste in essere da determinate tipologie di enti non commerciali associativi.

A tale scopo, però, il legislatore pone specifiche condizioni (che, peraltro, devono ricorrere congiuntamente):

  • sono agevolabili solo le attività effettuate, verso pagamento di corrispettivi specifici, dagli organismi associativi tassativamente indicati;
  • destinatari delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi devono essere gli iscritti, associati o partecipanti ovvero altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, i rispettivi associati o partecipanti e i tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  • le attività agevolate devono essere realizzate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Peraltro, il comma 8 dello stesso articolo 148 espressamente stabilisce che per poter beneficiare della decommercializzazione prevista dal comma 3, le associazioni interessate devono inserire nei propri atti costitutivi o statuti (da redigere nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata) una serie di clausole, dirette a garantire, da un lato, la natura non lucrativa dell’ente e, dall’altro, l’effettività del rapporto associativo (ad esempio, divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione; obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; intrasmissibilità della quota o contributo associativo).

Peraltro, gli enti che, essendo in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalle norme di riferimento, intendano avvalersi delle disposizioni agevolative previste dall’articolo 148 hanno l’onere di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, il modello Eas con l’indicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali (articolo 30 D.L. 185/2008).

Ciò detto, la Legge di bilancio 2019 ha incluso anche “le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse” nel novero degli enti che possono beneficiare della decommercializzazione Ires prevista dall’articolo 148, comma 3, Tuir.

Tali enti possono accedere al descritto regime di favore a condizione che non solo siano in possesso delle caratteristiche previste dal citato comma 1022, ma al tempo stesso soddisfino anche i presupposti generali richiesti per la fruizione della disciplina fiscale agevolata in esame.

In altri termini, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2019 (paragrafo 7.4), è necessario che le “strutture periferiche” in questione:

  • abbiano autonoma soggettività tributaria rispetto agli enti pubblici non economici a cui sono correlate, e cioè devono essere autonomi soggetti passivi d’imposta ai sensi dell’articolo 73 Tuir;
  • abbiano natura privatistica e forma giuridica di enti di tipo associativo;
  • siano, sotto il profilo fiscale, enti non commerciali ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. c), Tuir;
  • siano necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse;
  • rispettino tutte le condizioni espressamente stabilite dal comma 3 dell’articolo 148, nonché tutte le altre condizioni normativamente stabilite, per beneficiare della decommercializzazione Ires.
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