16 Giugno 2016

Start-up innovative: decadenza dalle agevolazioni IRES

di Giovanna Greco
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Le start up innovative sono state introdotte con il D. L. n. 179/2012, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come società costituite sotto forma di cooperativa, di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata – anche nella forma semplificata, a capitale ridotto o come societas europea – le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La societas europea (SE) è un nuovo tipo di società per l’esercizio di impresa con una forma giuridica sopranazionale e di cooperazione tra le imprese che operano all’interno del mercato comune; per questo sono soggette a regole di base del diritto comunitario indipendente dai diritti nazionali, validi ai soli fini fiscali, di concorrenza e crisi d’impresa.

Ricordiamo che anche per il 2016 sono stati riconfermati gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle start-up innovative. L’autorizzazione è arrivata con la decisione n. 36866 del 14 dicembre 2015 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Per le persone fisiche l’incentivo consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% della somma investita. Invece, i soggetti passivi IRES potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati. Le percentuali salgono al 25% nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale e al 27% nel caso di investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Il D.M. 25 febbraio 2016, attuativo della norma che ha introdotto gli incentivi fiscali per gli investimenti in start up innovative (articolo 29 del D.L. 179/2012), ha disciplinato, tra l’altro, le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali. In particolare, è prevista la perdita dei benefici se, entro tre anni dalla data dell’investimento, si verifica:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
  • la riduzione di capitale;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • la perdita di uno dei requisiti che caratterizzano le start-up, elencati nell’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012.

I contribuenti che, successivamente alla fruizione del beneficio previsto per chi investe in start up innovative, decadono dalle agevolazioni, devono utilizzare, per versare le somme dovute a titolo di recupero dell’IRES e dell’addizionale IRES per il settore petrolifero e gas, rispettivamente, i codici tributo “2016” e “2017”,
istituiti con  la recente risoluzione n. 44/E del 30 maggio 2016.

Nello specifico è opportuno evidenziare la descrizione dei nuovi codici introdotti:

  • “2016 Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative – Soggetto consolidato o trasparente – art. 29 del decreto legge n. 179/2012”;
  • “2017 Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative – Soggetto consolidato o trasparente – art. 29 del decreto legge n. 179/2012”.

In conclusione, i due codici tributo di nuova istituzione consentono, in caso di decadenza dall’agevolazione, ai soggetti che, dopo aver beneficiato dell’incentivo, hanno aderito al consolidato o al regime di trasparenza fiscale, di restituire, tramite modello F24, gli importi fruiti. Nella delega di pagamento i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza.