22 Maggio 2019

Stampi e fornitura di beni: regole Iva e compilazione esterometro

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF

Entro il 31 maggio 2019 occorre trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere riepilogando le operazioni del mese di aprile; in particolare, sul lato delle operazioni attive occorre valorizzare il blocco DTE con riferimento alle fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti (anche se identificati in Italia) mentre sul fronte delle operazioni passive è necessario valorizzare il blocco DTR riferito alle fatture ricevute da soggetti non residenti, non stabiliti (anche se identificati in Italia) e registrate ai fini della liquidazione dell’Iva.

Negli scambi comunitari tra soggetti passivi iscritti al Vies, le cessioni di beni a titolo oneroso possono essere fatturate senza applicazione dell’imposta – fattura non imponibile articolo 41 D.L. 331/1993 – a condizione che il cedente nazionale dimostri l’effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto (sul punto, l’Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato la risposta n. 100 del 08.04.2019).

Se si verifica l’assenza anche solo di uno dei requisiti sopra esposti – onerosità dell’operazione, soggettività passiva delle controparti coinvolte e movimentazione del bene – l’operazione non può beneficiare della non imponibilità Iva, scontando l’ordinaria imposta.

Nell’ambito della verifica del requisito della movimentazione, le disposizioni nazionali hanno riservato una “deroga” in presenza di un unico contratto di appalto sottoscritto tra un cedente italiano ed un cessionario comunitario, volto alla produzione di beni e la cessione di stampi (o attrezzature) utilizzati per la produzione degli stessi.

Esemplificando, ipotizziamo il caso di una società italiana che riceva un ordine unico avente ad oggetto la produzione di particolari beni per un determinato periodo di tempo e la cessione di uno stampo utile alla creazione degli stessi: lo stampo viene ceduto a titolo oneroso al cliente comunitario e resta in prestito d’uso presso il cedente italiano, che lo utilizza per produrre i pezzi per conto del cliente, fatturandoli volta per volta sulla base delle consegne concordate.

Lo stampo/attrezzatura, che resta in Italia in prestito d’uso, deve essere riportato nel registro di carico e scarico (articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993).

La fornitura dei prodotti non desta particolari difficoltà, in quanto trattasi di cessioni intracomunitarie di beni.

Al verificarsi delle condizioni di seguito richiamate è possibile fatturare anche la cessione dello stampo (attrezzatura) come non imponibile Iva, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lett. a), D.L. 331/1993, nonostante manchi l’immediata movimentazione dello stampo/attrezzatura verso lo Stato UE del cessionario.

L’operazione è equiparata ad una cessione intracomunitaria (articolo 41, comma 1, lett. a) a condizione che:

  • tra il committente/acquirente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto d’appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo che la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • lo stampo, a fine lavorazione venga inviato nell’altro Paese comunitario a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile (circolare 13/E/1994, paragrafo B.2.3).

Pertanto, l’assenza del requisito territoriale è limitata solo alla durata del contratto di appalto per la fornitura dei beni, terminato il quale lo stampo/attrezzature deve necessariamente essere:

  • spedito al cliente comunitario – trasferimento fisico del bene – oppure,
  • dismesso se obsoleto o inutilizzabile – previa autorizzazione del proprietario, ossia del cessionario comunitario.

Tale deroga non trova applicazione in tutti i Paesi comunitari: così, ad esempio, analoga operazione effettuata in Polonia sconta l’Iva polacca al momento del passaggio di proprietà dello stampo/attrezzatura, in quanto il bene resta sul suolo polacco.

Venendo, invece, alla compilazione dell’esterometro, entrambe le fatture (cessione stampo e fornitura pezzi) dovranno essere riepilogate con natura operazione N3 e tipo documento TD01, avendo cura di inserire le operazioni in base al mese in cui le fatture sono state emesse.

È appena il caso di precisare che è sempre possibile evitare l’adempimento scegliendo la trasmissione della fattura elettronica estera al SdI con codice destinatario XXXXXXX.

Analizziamo, infine, una situazione analoga ma con controparte extra-comunitaria.

In tal caso, la fattura di cessione dello stampo/attrezzatura può essere emessa come non imponibile Iva, ai sensi dell’articolo 8 D.P.R. 633/1972, sempre a condizione che il bene venga esportato terminata la produzione richiesta dal cliente.

Ai fini dell’esterometro, ricordiamo che l’Agenzia delle entrate ha recentemente confermato l’esclusione dall’adempimento delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (risposta n. 130 del 24.04.2019).

Nel caso specifico, dal momento che la movimentazione dello stampo avviene in occasione della restituzione del bene (chiusura del prestito d’uso) al cliente extra-UE, la fattura relativa alla cessione dello stampo non viene valorizzata nella bolletta doganale di esportazione nel mese di fatturazione, a differenza delle fatture relative alle forniture dei pezzi.

In tal caso, si ritiene che la fattura di solo “stampo” emessa ad esempio nel mese di aprile, debba essere inclusa nell’esterometro in scadenza il 31 maggio.

Analoghe conclusioni valgono per le fatture di acconto emesse nei confronti di un cessionario extracomunitario. È sempre possibile evitare l’adempimento scegliendo la comunicazione tramite fattura elettronica al SdI.

La revisione delle micro imprese alla luce del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza