28 Giugno 2017

Split payment: le novità della Manovra correttiva

di Alessandro Bonuzzi
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L’articolo 1 del D.L. 50/2017, nella versione definitiva convertita nella L. 96/2017, ha modificato sotto diversi aspetti la disciplina, contenuta nell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, del meccanismo dello split payment. Le novelle trovano applicazione dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

L’aspetto innovativo più rilevante è senz’altro quello relativo all’ambito soggettivo. La Manovra correttiva, infatti, estende il raggio d’azione del meccanismo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT (ex articolo 1, comma 2, L. 196/2009), tra cui si annoverano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

Pertanto, dovrebbero rientrare nello split payment anche gli Ordini professionali, compresi gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Al riguardo, con l’informativa 32/2017, il CNDCEC ha reso noto che “dai primi contatti avuti … con l’Agenzia delle Entrate sulla questione specifica, le predette conclusioni sono state confermate, seppure in via soltanto ufficiosa”.

Inoltre l’ampliamento riguarda anche altri soggetti, non rientranti nel conto consolidato, che però sono considerati ad alta affidabilità fiscale; in particolare, trattasi di:

Sono esclusi, invece, gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Al fine di facilitare l’individuazione dei soggetti acquirenti in possesso delle caratteristiche per l’applicazione della scissione dei pagamenti, su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972. Conseguentemente, i cedenti e prestatori in possesso dell’attestazione sono tenuti all’applicazione del regime in commento.

Viene, poi, stabilito che le disposizioni sullo split payment si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea (ex articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE); nello specifico, con Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017, è stata fissata la scadenza dell’applicazione del meccanismo al 30 giugno 2020.

La versione definitiva della Manovrina conferma l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 17-ter che prevedeva l’esclusione dall’applicazione dello split payment dei compensi per prestazioni di servizi sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto; pertanto, in base alla nuova disciplina, anche i compensi a favore dei lavoratori autonomi saranno assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione.

Infine, altra modifica rilevante è quella secondo cui, decorrere dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale, ai sensi dell’articolo 78 della L. 413/1991, saranno pagati direttamente ai contribuenti da parte della struttura di gestione del MEF, evitando così il passaggio intermedio delle somme attraverso gli agenti della riscossione. L’effetto dovrebbe essere quello di accelerare i rimborsi da conto fiscale per i soggetti a cui si applica il regime della scissione dei pagamenti, atteso che si dovrebbero eliminare i tempi per l’accredito di specifici fondi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Le relative modalità di attuazione saranno disciplinate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dal 23 giugno 2017 (ossia dalla data di entrata in vigore della L. 96/2017).

Novità fiscali della manovra correttiva e del Jobs Act