24 Maggio 2018

Split payment: l’attestazione può ancora tornare utile

di Alessandro Bonuzzi
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Con la circolare 9/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti dopo l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di split payment. Dalle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2018, infatti, si è ulteriormente ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti.

L’estensione del meccanismo a nuove categorie di soggetti è volto a rendere ancora più efficace l’azione di contrasto all’evasione in materia di Iva.

In particolare, con l’articolo 3, comma 1, D.L. 148/2017 è stato sostituito il comma 1-bis dell’articolo 17-ter del decreto Iva.

Le novità riguardano le operazioni effettuate nei confronti:

  • degli enti pubblici economici, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • delle fondazioni partecipate da qualsiasi tipo di P.A.;
  • delle società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di P.A., ente o società soggetta allo split payment;
  • delle società partecipate, per una quota non inferiore al 70%, da qualsiasi tipo di P.A., ente e società già assoggettata allo split payment.

Il D.L. 148/2017 non ha, invece, apportato modifiche al comma 1 dell’articolo 17-ter. Pertanto, anche nel 2018, per l’individuazione delle P.A. destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti, si deve continuare a fare riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Sebbene, quindi, nulla sia cambiato per quanto riguarda le P.A., la circolare 9/E/2018 resuscita l’efficacia dell’attestazione di cui al comma 1-quater dell’articolo 17-ter, secondo cui “A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo”.

Al riguardo, si ricorda che con la circolare 27/E/2017 la stessa Agenzia delle Entrate aveva chiarito che questa previsione era stata rilevante solo fino alla emissione degli elenchi definitivi. Sicché, per individuare i soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, si doveva far unicamente riferimento:

  • per le Società, agli elenchi pubblicati sul sito del MEF, e
  • per le P.A., all’IPA.

L’eventuale rilascio dell’attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi era da ritenersi privo di effetti giuridici.

La circolare 9/E/2018 torna sul tema nella parte dedicata alle P.A. osservando che l’accreditamento all’IPA, ancorché obbligatorio, discende dall’iniziativa dell’ente pubblico.

Pertanto, la P.A. acquirente che, sebbene rientri nell’alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, (i) non richiede l’accreditamento all’IPA e (ii) non comunica al fornitore l’applicabilità dello split, è soggetta alle specifiche sanzioni previste in materia.

Ecco che in tali circoscritte ipotesi, afferma l’Agenzia, “torna utile … per il fornitore il rilascio dell’attestazione di cui al comma 1-quater”.

In pratica, quindi, con l’attestazione della P.A., il fornitore, che si accorge che l’acquirente dovrebbe essere presente nell’elenco, deve applicare in “serenità” lo split payment, essendo liberato da eventuali conseguenze sanzionatorie, ancorché l’ente non figuri nell’IPA.

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