8 Febbraio 2018

Split payment: efficacia costitutiva per gli elenchi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Sarà l’effettiva inclusione del contribuente negli elenchi a far scattare la disciplina in materia di split payment: a tornare a ribadirlo è il Mef, con una nota di ieri, 7 febbraio.

Gli elenchi hanno pertanto efficacia costitutiva ed il fornitore, al fine di verificare se deve trovare applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti, dovrà limitarsi a consultare i suddetti elenchi, disponibili nell’apposita sezione del sito internet del dipartimento delle Finanze.

Nella richiamata sezione, tra l’altro, è stata oggi inserita una nuova colonna, nella quale sono indicate le date di inserimento dei soggetti negli elenchi: è infatti proprio dalle suddette date che deve trovare applicazione il meccanismo dello split payment.

Il chiarimento è pertanto in linea con quanto già sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, la quale, con la circolare 27/E/2017 ha avuto modo di precisare che “in considerazione dell’allargamento dell’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti (…) l’espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo viene effettuata dal dipartimento delle Finanze (…) con appositi elenchi, l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo”.

Deve invece ritenersi irrilevante, dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi, l’eventuale attestazione rilasciata dal cliente.

Invero, l’articolo 17 ter, comma 1 quater, D.P.R. 633/1972 prevede che “A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime (…)”.

Con la già richiamata circolare AdE 27/E/2017, tuttavia, è stato ritenuto che, stante la puntuale individuazione dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti con la pubblicazione degli appositi elenchi, la previsione normativa in materia di attestazione ha assunto rilevanza solo in fase di prima applicazione della nuova disciplina, e fino alla emissione degli elenchi definitivi.

Dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi, infatti, l’eventuale attestazione resa dal cliente non può che trovare corrispondenza con quanto indicato negli stessi elenchi: un eventuale contrasto, tra l’altro, renderebbe l’attestazione stessa priva di effetti giuridici.

Essenziale, quindi, per il rispetto della normativa in esame, diventa la costante verifica dei suddetti elenchi, essendo gli stessi continuamente aggiornati per tenere conto delle segnalazioni pervenute dai contribuenti: si ricorda, a tal proposito, che l’ultimo aggiornamento risale allo scorso 3 febbraio.

Negli elenchi non sono tuttavia incluse le Amministrazioni pubbliche, che sono comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972: per queste ultime, infatti, è possibile fare riferimento all’elenco IPA pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

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