20 Novembre 2013

Spesometro: 11 perle di saggezza

di Francesco ZuechGiovanni Valcarenghi
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Nei rapporti con il Fisco vale certamente il motto che sempre ha ragione chi attende.

Lo spesometro non fa eccezione, anzi, possiamo dire che è la prova lampante della situazione di pieno disorientamento che stiamo vivendo; infatti, all’alba del 19 novembre (quando è già trascorso il termine del 12 novembre per i soggetti mensili e mancano 2 giorni al termine per i soggetti trimestrali), l’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito un documento ufficiale contenente la risposta ad alcune domande frequenti, evidentemente avanzate dalle associazioni di categoria che si sono prese a cuore questo adempimento che possiamo tranquillamente definire “fastidioso”.

Non vogliamo infierire, ma è davvero difficile trattenersi, dinnanzi ad alcune situazioni che emergono da una pur serena valutazione. Il nervoso sale, quando si legge, ad esempio, che non verranno applicate sanzioni ai soggetti che provvederanno entro il prossimo 31 gennaio 2014 a trasmettere o correggere le comunicazioni: non si tratta di gentile concessione se, come è vero, non si è avuta la capacità di affrontare in modo adeguato la vicenda (ed il fatto che si diramino chiarimenti il 19 novembre ne è la riprova). Non si tratta, ancora, di gentile concessione, se si legge nelle FAQ che verranno adeguate le istruzioni per correggere alcuni svarioni. Insomma, che si abbia il coraggio di dire a chiare lettere che la cosa è nata sotto una cattiva stella e si sta cercando di porvi rimedio; quindi non ci saranno sanzioni perché non ci sono stati i necessari chiarimenti.

Ma ciò non basta. Il nervoso sale ancora di più quando, pensando a tutti gli operatori che si affannano a raccogliere e comunicare i dati, si legge che, in relazione alle fatture emesse per la rivalsa dell’IVA sugli omaggi, per far partire la comunicazione è necessario indicare 1 euro nella casella degli imponibili. Ed ancora, che vanno comunicate le autofatture per omaggi. Ma a cosa mai serviranno queste informazioni? Ma qualcuno si chiede quanto possano costare alla collettività, con i tempi che corrono, questi comportamenti? Viene ancora alla mente che lo stesso Legislatore dispose che la comunicazione doveva essere strutturata in modo da non creare inutili aggravi agli operatori. E sarebbe questa la realizzazione di quell’invito?

E’ ancora possibile, nell’anno 2013, che si legga nelle istruzioni ufficiali che il modello debba essere debitamente sottoscritto dal contribuente, e poi non vi sia la casella per la firma, quando poi nelle FAQ tranquillamente si ricordi che non trattasi di dichiarazione da sottoscrivere?

Qualcuno si prende la responsabilità delle cose che accadono, oppure scivola tutto via come se nulla fosse? Qui non si tratta di non voler collaborare con l’Agenzia; qui si tratta di fare le cose seriamente, e finora la serietà è l’unica cosa che è mancata nella vicenda spesometro.

Ci scusiamo dello sfogo, ma crediamo sarà condiviso da tanti lettori.

Per non limitare l’intervento ad una pura critica, a seguire indichiamo, in sintesi, i chiarimenti diramati, rinviando alla lettura integrale del documento per ulteriori approfondimenti.

Operazioni black list

Quanto già comunicato (mensilmente o trimestralmente) nel quadro BL non deve essere ripetuto nel quadro SE (comunicazione annuale).

Le operazioni con Paesi Black list di importo uguale o inferiore a 500 euro non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente.

Quadro BL: caselle

La casella “operazioni con soggetti non residenti” va barrata in presenza di operazioni attive

La casella “acquisti da soggetti non residenti” va barrata in presenza di operazioni passive

Quadro FE: autofattura

La casella deve essere barrata per segnalare le autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, quindi per acquisti da soggetti non residenti. Vanno inserite le seguenti operazioni:

  • Acquisti da fornitori Extra- UE, diversi dalle importazioni;
  • Acquisti da fornitori UE non già ricompresi negli elenchi INTRASTAT
Quadro FR: autofattura

Il “flag” autofattura del quadro FR va barrato nel caso in cui manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente. Ad esempio:

  • acquisto tramite internet a fronte del quale il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche)
  • documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili.

Le ipotesi di :

  • acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del dPR n. 633 del 1972, dall’emissione della fattura;
  • acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, regolarizza con l’emissione di autofattura e con il versamento della relativa imposta;

possono essere utilmente riportate attraverso l’utilizzo del flag ‘Autofattura’ con l’indicazione della diversa partita IVA della controparte.

Quadro FR: Casella “reverse charge”

  • La casella “Reverse charge” deve essere barrata anche nel casi di cessione di cellulari o microprocessori ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • Sono invece escluse dall’obbligo di comunicazione, le operazioni che hanno già costituito autonomo oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e, quindi, anche quelle riguardanti le cessioni di immobili.
Quadro SE: servizi da non residenti

Gli acquisti di beni ex art. 7bis sono inclusi nel quadro SE; il testo delle istruzioni sarà integrato con l’indicazione della citata norma.

In generale, nel quadro SE vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

Seguendo le istruzioni, a fronte dell’unica operazione ricevuta da soggetto estero, territorialmente rilevante in Italia, l’operazione andrebbe comunicata in tre differenti quadri: FE, FR, SE. Tuttavia, la ripetizione della stessa operazione passiva, non dovrebbe verificarsi, considerato che:

  • in caso di impossibilità di identificazione della controparte estera va comunicata la sola autofattura nel quadro FR;
  • in caso di controparte estera da cui si riceve fattura completa di tutti i dati necessari, è sufficiente comunicare la fattura estera nel quadro SE.
Quadro FN: Operazioni attive

Nel quadro FN vanno indicate le sole operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, ad esclusione delle esportazioni e delle operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

Si fa presente che vanno ivi incluse anche operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti (sia UE che EXTRA – UE).

Operazioni prive di corrispettivo

Costituiscono oggetto di comunicazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa.

Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa da parte dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita Iva del cedente.

La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell’Iva ai sensi dell’art. 18, comma 3, va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro.

Fatture emesse a richiesta del cliente

Per i soggetti di cui all’articolo 22 e 74-ter del DPR 633/1972, a prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi (quindi anche ove le fatture siano state annotate nel registro vendite), per gli anni 2012 e 2013 la comunicazione deve obbligatoriamente essere effettuate per le fatture emesse se di importo pari o superiore a 3600 euro lordi.

Resta ferma la facoltà di comunicare anche fatture di importo inferiore.

Sanzioni

Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.

Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.

Firma del modello

Il modello polivalente non è modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione. Allo stesso, pertanto, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. In particolare, fermo restando l’obbligo da parte dell’intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.4 delle istruzioni, la comunicazione potrà essere conservata su supporto informatico, entro i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria.