11 Maggio 2019

Spese di vitto e alloggio nel quadro RE

di Alessandro Bonuzzi
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Le spese di vitto e alloggio trovano una diversa collocazione all’interno del quadro RE della dichiarazione dei redditi a seconda dell’occasione nella quale sono state sostenute dal professionista.

Con particolare riguardo al modello Redditi PF 2019, relativo all’anno d’imposta 2018, i righi interessati sono l’RE15, l’RE16 e l’RE17.

L’RE15 va considerato il rigo generico in cui indicare le spese di vitto e alloggio, le quali devono essere differenziate in base all’avvenuto o meno addebito analitico al committente. Infatti, le spese non addebitate analiticamente al committente vanno inserite nella colonna 1; esse sono deducibili per il 75% dell’ammontare nei limiti di un plafond pari al 2% dei compensi percepiti nell’anno. Il valore dei compensi percepiti deriva dalla differenza tra il rigo RE6 e il rigo RE4.

Diversamente, le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande addebitate analiticamente committente, quindi relative a un incarico preciso, sono integralmente deducibili. Tali oneri devono essere indicati in colonna 2.

La colonna 3 del rigo RE15 riporta la somma delle due precedenti colonne; pertanto riassume l’ammontare complessivamente deducibile.

Nella colonna 1 del rigo RE16 devono essere dichiarate le spese di vitto e alloggio che si considerano spese di rappresentanza.

Si ricorda che tali oneri sono deducibili nella misura del 75% del relativo ammontare, non potendo, inoltre, essere superiori, assieme altre spese di rappresentanza (colonna 2 del rigo RE16), all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti, quest’ultimo sempre da calcolarsi come differenza tra il rigo RE6 e il rigo RE4.

Da ultimo, vanno indicate nella colonna 1 del rigo RE17 le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, eccetera.

Al riguardo si ricorda che, fino al 2016, le spese sostenute dal professionista per la propria formazione professionale, comprese le spese di viaggio e soggiorno, erano deducibili nel limite del 50%.

Dal 2017 la norma di riferimento (articolo 54, comma 5, Tuir) è cambiata radicalmente fissando un tetto annuo di 10.000 euro entro il quale le spese in questione possono essere portate in deduzione.

In un primo momento non era chiaro il trattamento delle spese di vitto e alloggio; si sono prospettate diverse tesi:

  • le spese dovevano soggiacere al tetto generale del 75% e del 2% dei compensi;
  • le spese dovevano soggiacere, oltre che al tetto generale del 75% e del 2% dei compensi, anche alla soglia specifica di 10.000 euro;
  • le spese dovevano soggiacere al tetto generale del 75% e alla soglia specifica di 10.000 euro.

Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione confermano che l’interpretazione corretta è l’ultima; pertanto, le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni, congressi o corsi di aggiornamento professionale sono deducibili per il 75% scontando altresì, congiuntamente alle spese di formazione in senso stretto e alle spese di viaggio, il plafond annuo di 10.000 euro. Difatti, il limite di 10.000 euro trova applicazione con riferimento all’importo della colonna 2 del rigo RF17, nella quale vanno indicate sia le spese di formazione e di viaggio sia le spese di vitto e alloggio.

Peraltro, è appena il caso di precisare che le istruzioni al modello Redditi SP 2019 chiariscono una volta per tutte come applicare il plafond nell’ambito degli studi associati o delle associazioni professionali, affermando che la soglia opera per ciascun socio o associato.

In chiusura si noti come non devono comparire in dichiarazione, poiché fiscalmente irrilevanti per il professionista, tutte le spese, comprese quindi quelle di vitto e alloggio, relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente.

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