8 Novembre 2019

Spazio all’agricoltura sociale

di Luigi Scappini
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L’agricoltura da sempre si caratterizza per la sua multiattività, accentuata ancor di più a seguito della riforma del 2001, nonché attenzione verso il sociale.

Quest’attitudine, del resto, è insita da sempre nell’attività agricola e, in passato, trovava il proprio riconoscimento normativo, ad esempio, nella comunione tacita familiare, forma ormai arcaica di esercizio dell’agricoltura, che di fatto, a seguito della riforma del diritto di famiglia di cui alla L. 151/1975, ha trovato un’implicita abrogazione.

Fatte queste premesse, quindi, non desta sorpresa la circostanza che il Legislatore, con la L. 141/2015, abbia introdotto nel nostro ordinamento un concetto compiuto di agricoltura sociale che, non senza qualche fatica e rallentamento, ha trovato quasi piena attuazione a seguito dell’emanazione da parte del Mipaaf del decreto n. 12550 del 21.12.2018, con cui sono stati definiti i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale.

L’articolo 2, comma 1, L. 141/2015, prevede che l’agricoltura sociale, consistente in un insieme di attività, può essere svolta dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 cod. civ. (in forma individuale o associata) e dalle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 (soggetti privati non aventi scopo di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo).

Si ricorda come tra le attività esercitabili dalle cooperative sociali sia previsto anche lo svolgimento di attività diverse, tra cui quelle agricole, per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Oltre all’imprenditore agricolo e alla cooperativa sociale, anche la cd. impresa sociale può, per effetto di quanto previsto dall’articolo 5 D.Lgs. 117/2017 (il cd. Codice del Terzo settore), svolgere attività aventi a oggetto, tra l’altro, “agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni”, nonché le cd. società benefit ex articolo 1, commi 376384, L. 208/2015. In questo caso, il vantaggio consiste nella circostanza che tali società non hanno l’obbligo di svolgere attività predefinite.

Sempre la L. 141/2015, stabilisce che, con esclusione delle attività di inserimento delle persone di cui alla lettera a), tutte le altre si considerano attività connesse, fermo restando, ovviamente, i requisiti richiesti dal dettato civilistico.

L’utilizzo dell’agricoltura con un fine prettamente sociale è un elemento della multiattività del settore in cui il Legislatore crede molto, tant’è vero che, sempre la L. 141/2015, ha previsto forme di sostegno, riconoscendo, ad esempio, la priorità nell’assegnazione, in proprietà o conduzione, dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali.

Inoltre, le P.A. che gestiscono le mense pubbliche scolastiche e ospedaliere, possono prevedere criteri di priorità nei bandi di gara per il prodotti alimentari provenienti dall’agricoltura sociale.

La L. 141/2015 ha previsto che i requisiti di connessione fossero stabilito con un decreto ministeriale che, sebbene a distanza di quasi un lustro, ha visto la luce a fine 2018 (il D.M. 12550/2018 richiamato).

Il decreto ha individuato i parametri minimi per la sussistenza della connessione, differenziandoli in ragione della tipologia di attività svolta.

Nel caso di attività consistenti nell’inserimento socio-lavorativo è necessario l’utilizzo di percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa dei soggetti a mezzo di formule contrattuali legalmente riconosciute mentre, nell’ipotesi di utilizzo di tirocini, al termine dovrà essere monitorato l’effettivo apprendimento conseguito.

Le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura devono essere svolte, per essere considerate come connesse, prevalentemente presso la propria struttura aziendale.

Parimenti, anche prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative devono essere svolte prevalentemente all’interno della struttura aziendale.

Infine, le attività che si pongono quale obiettivo finale quello dell’educazione ambientale e alimentare, tra cui vi rientrano anche i cd. “orti sociali”, devono essere effettuate nel rispetto delle norme previste dalle leggi regionali.

A rendere pienamente operativa l’agricoltura sociale, tuttavia, mancano ancora le definizioni delle linee guida per l’attività delle Istituzioni pubbliche, l’individuazione di modelli contrattuali per la gestione tra le imprese e la P.A., ma soprattutto la definizione di quali siano i percorsi riabilitativi riconosciuti.

Compiti tutti devoluti all’Osservatorio sull’agricoltura sociale istituito presso il Mipaaft a fine 2018.

Imprenditore e società agricola: inquadramento civilistico