Sovvenzioni: come rilevarli contabilmente
di Viviana GrippoSpesse volte le aziende ricorrono alle sovvenzioni, che rappresentano più genericamente contributi.
Si tratta, in genere, di elargizioni in denaro a fondo perduto, erogate da enti pubblici o privati, allo scopo di sostenere l’economia, con particolare riguardo ad alcuni settori economici e alle aree svantaggiate del nostro Paese.
I contributi ottenuti possono essere connessi ad oneri specificamente individuati o possono anche essere erogati al solo scopo di aumentare le risorse dell’impresa, potremo, quindi, distinguere:
- contributi in conto esercizio, se i conferimenti in denaro vengono destinati al finanziamento di esigenze di gestione;
- contributi in conto capitale, se i conferimenti destinati sono destinati al potenziamento o ristrutturazione del patrimonio aziendale;
- contributi in conto impianti, se gli stessi sono erogati specificamente per consentire l’acquisizione di beni strumentali ammortizzabili.
I contributi in conto esercizio andranno imputati contabilmente per competenza nel momento in cui l’impresa acquisisce il diritto all’erogazione del contributo secondo ragionevole certezza, il diritto sorge in base a contratto, ovvero a seguito di delibera o decreto di liquidazione.
La corretta classificazione nelle voci del Conto economico dipende dalla natura del contributo:
- A)5): se il contributo integra ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie, ovvero se riduce i relativi costi;
- C)16): se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza di esercizi precedenti;
- C)17): se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza dell’esercizio.
Se la certezza di erogazione avviene in un esercizio successivo a quello in cui si sono verificati i fatti gestionali cui il contributo si riferisce, il ricavo non rispetterà il principio di correlazione con il costo a cui è riferito, ma andrà iscritta una sopravvenienza attiva ordinaria, da imputare alla voce A)5) del Conto economico.
Le scritture contabili saranno le seguenti.
All’atto della liquidazione del contributo si rileverà l’esistenza del credito verso l’ente erogatore:
Credito vs ente XY (Sp) a Contributi conto esercizio (Ce)
All’atto dell’accredito dello stesso verrà rilevato l’incasso al netto della ritenuta del 4%:
Diversi a Credito vs ente XY (Sp)
Banca c/c
Erario c/ritenute
I contributi in conto capitale sono quelli erogati per un generico potenziamento della struttura patrimoniale dell’impresa o per la copertura di perdite, senza che la loro concessione sia subordinata alla realizzazione di uno specifico investimento.
In questo caso, l’iscrizione in bilancio deve avvenire in base al criterio di competenza: fino al 2015 lo stesso andava iscritto in bilancio quale provento straordinario, sopravvenienza attiva, rilevante fiscalmente al momento dell’incasso, nella voce E)20 di Conto economico, dal 2016 la posta andrà iscritta nelle altre sezioni del Conto economico in base alla natura.
Contabilmente, all’atto dell’ottenimento del contributo e al pagamento dello stesso, le scritture contabili da rilevare sono le medesime già esaminate per i contributi in conto esercizio, diversamente dal primo caso, però, il contributo in conto capitale deve essere tassato. Dal punto di vista fiscale, è utile ricordare che, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, era possibile diluirne l’inserimento nella base imponibile al massimo in cinque quote costanti, a decorrere dal periodo d’imposta in cui erano percepiti. L’articolo 9, D.Lgs. 192/2024, ha modificato l’articolo 88, comma 3, lettera b) Tuir, eliminando la possibilità di tassare i contributi in conto capitale in cinque quote costanti. A partire dal periodo d’imposta 2024, tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati. I contributi in conto capitale incassati entro il periodo d’imposta 2023 continuano, invece, ad essere assoggettati al regime previgente; sicché sarà necessario far concorrere alla formazione del reddito, in base al piano originario, le eventuali quote residue non ancora tassate.
L’azienda che, in ossequio alla normativa precedente, ha rateizzato la tassazione in cinque periodi di imposta, avrebbe dovuto, quindi, calcolare le imposte differite Ires relative ai 4/5 rateizzati; di seguito, la scrittura contabile:
Imposte Ires differite dell’esercizio (Ce) a Fondo imposte differite (Sp)
Negli esercizi successivi dovrà procederà allo storno del fondo imposte differite per la quota di imposte dovute in ciascuno dei periodi di imposta oggetto della rateazione:
Fondo imposte differite (Sp) a Imposte Ires differite da esercizi precedenti (Ce)
In ultimo possono essere erogati alle imprese anche contributi in conto impianti, sono tali le somme ottenute per l’acquisto o la costruzione di immobilizzazioni materiali o immateriali ammortizzabili.
In merito alla imputazione di tali contributi ci sono due metodi alternativi:
- metodo indiretto, il ricavo viene iscritto alla voce A)5) e rinviato per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi;
- metodo diretto, il contributo viene portato a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferisce. In tal modo, il contributo non viene iscritto a conto economico ma il risultato d’esercizio è correttamente influenzato dal contributo perché l’ammortamento del bene strumentale viene calcolato sul valore del bene al netto dell’importo del contributo. La quota annua di ammortamento è più bassa dell’importo corrispondente alla quota annua di contributo che sarebbe stata iscritta con il metodo indiretto a conto economico.
I Principi contabili, Oic 16, non danno preferenza ad alcuna delle due modalità di contabilizzazione, ma prevedono l’obbligo di indicazione in Nota integrativa del metodo di contabilizzazione prescelto.
Con il metodo indiretto, all’atto del ricevimento della fattura di acquisto del bene l’azienda rileverà in Stato patrimoniale l’acquisto del bene, procederà poi alla rilevazione del contributo come segue:
Credito verso Erario ex legge …..(Sp) a Contributi in conto impianti (Ce)
Quindi, rileverà a fine anno l’ammortamento del bene.
Supponendo che il bene sia stato acquistato in corso d’anno, occorrerà rilevare il relativo risconto, la scrittura contabile sarà la seguente:
Contributi in conto impianti (Ce) a Risconti passivi (Sp)
Con il metodo diretto, iscritto tra le immobilizzazioni il bene, la rilevazione del contributo avverrà direttamente a scomputo del suo valore, contabilmente, quindi, si rileverà tale scrittura:
Credito verso Erario ex legge …..(Sp) a Impianti e macchinari (Sp)
Si procederà, quindi, alla rilevazione dell’ammortamento.
L’impatto sul Conto economico con entrambe le metodologie è il medesimo, a parere di chi scrive, però, il metodo indiretto resta quello consigliato, in quanto garantisce una migliore rappresentazione in bilancio.