15 Aprile 2020

Sospensione dell’Iva anche per i contribuenti trimestrali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La sospensione del versamento Iva prevista dall’articolo 18 D.L. 23/2020, in presenza delle relative condizioni, è applicabile anche ai contribuenti trimestrali in relazione al versamento previsto per il 16 maggio 2020 (che slitta al 18 essendo il 16 sabato) e riguardante l’Iva del primo trimestre 2020.

L’articolo 18 D.L. 23/2020 (cd. “Decreto liquidità”) prevede la possibilità di sospendere gli obblighi di versamento dell’Iva, delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973, e dei contributi previdenziali ed assicurativi, per i mesi di aprile e maggio 2020, rinviando il relativo termine al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in cinque rate di uguale importo senza maggiorazione di interessi e sanzioni).

La circolare 9/E/2020, del 13 aprile scorso, ha fornito i chiarimenti in relazione alla “nuova” proroga disposta dal D.L. n. 23/2020.

A differenza dell’approccio che il Governo ha tenuto con il precedente D.L. 18/2020 (che riguardava solamente l’Iva scadente nel mese di marzo), nel nuovo Decreto la possibilità di sospendere i versamenti che scadono nei mesi di aprile e di maggio 2020 è condizionata alla verifica del calo di fatturato o di corrispettivi che è intervenuto a seguito dell’emergenza sanitaria rispetto allo scorso anno.

Più in particolare, è necessario porre a raffronto, in maniera del tutto autonoma tra di loro, il fatturato o i corrispettivi di ciascuno dei due mesi indicati nel 2020 con quelli del 2019, e laddove sia intervenuta una riduzione di almeno il 33% (per soggetti con un volume di ricavi o compensi non superiore a euro 50 milioni) o di almeno il 50% (per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiore ad euro 50 milioni) è possibile fruire della sospensione (ferma restando la facoltà di versare entro i termini ordinari).

Con la citata circolare 9/E/2020 l’Agenzia precisa che la nozione di fatturato o corrispettivi riguarda le operazioni effettuate nei predetti periodi (sommando i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini Iva), tenendo conto in caso di fattura differita dei Ddt emessi e non della data della successiva fattura differita (laddove emessa nel mese successivo).

La platea dei soggetti interessati alla sospensione è ampia, poiché il comma 1 dell’articolo 18 si riferisce genericamente ai soggetti esercenti attività d’impresa e professionali con sede (o domicilio) in Italia senza alcuna distinzione.

Nello stesso comma si prevede poi che oggetto della sospensione (in presenza del calo di fatturato o di corrispettivi indicato) sono i versamenti “per i mesi di aprile e di maggio 2020” anche con riguardo all’imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia, il riferimento all’arco temporale dei mesi di aprile e di maggio sembrerebbe richiamare solamente i soggetti passivi Iva che liquidano l’Iva con cadenza mensile e non anche quelli (e sono tanti nel nostro Paese) che fruiscono della possibilità di liquidare l’Iva con cadenza trimestrale.

Non possono esservi dubbi sul fatto che anche questi soggetti siano inclusi nel perimetro di applicazione dell’articolo 18, poiché, come si è detto, il comma 1 include genericamente tutte le imprese e gli esercenti arti o professioni con sede o domicilio nel territorio dello Stato.

Pertanto, come chiarito dalla circolare 9/E/2020, anche per i contribuenti trimestrali la verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va eseguita con riferimento ai mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Ma non è chiaro questo passaggio, poiché ciò starebbe a significare che, a differenza dei mensili, per i quali la verifica riguarda il singolo mese, i contribuenti trimestrali possono sospendere il versamento dell’Iva del primo trimestre 2020 (quindi riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020) se il volume di fatturato o di corrispettivi del mese di marzo e aprile 2020 è inferiore di almeno il 33% rispetto a quello dei mesi di marzo e aprile 2019.

È del tutto evidente che, se così fosse, la verifica da parte dei soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente richiede una “doppia” diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, peraltro con riguardo a due mesi che non sono compresi nel trimestre oggetto della sospensione.

Dal tenore letterale della norma del comma 1 dell’articolo 18 D.L. 23/2020, invece, si deduce che per i contribuenti trimestrali la possibilità di sospendere il versamento dell’Iva del primo trimestre 2020 si verifica laddove il fatturato o i corrispettivi del solo mese di aprile 2020 siano inferiori di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Non è quindi richiesta la verifica per entrambi i mesi, come sostenuto nella circolare 9/E/2020.