12 Marzo 2015

Società di comodo, ma non troppo

di Massimiliano Tasini
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Approssimandosi il tempo per la predisposizione dei progetti di bilancio e per la connessa definizione del reddito imponibile e delle correlate imposte, ci poniamo ancora una volta il tema se e quando una società possa dirsi “di comodo” nel senso delineato dall’art. 30 della Legge n. 724/1994.

Vengono allora in evidenza due considerazioni strutturali, che meritano attenta valutazione.

La prima considerazione, apparentemente semplice ma tutt’altro che banale, nasce dalla constatazione che nella vigente disciplina – la quale diverge da quella inizialmente contemplata nella disposizione – le “situazioni oggettive” che rendono impossibile il conseguimento di ricavi per fuoriuscire dal novero delle “comodo” non devono affatto essere straordinarie, cioè legate ad una particolare situazione che, in quanto straordinaria, e dunque eccezionale, difficilmente potrà ripetersi. A ben riflettere, si tratta di una previsione spesso trascurata ma di rilievo, in quanto non può non portare ad escludere un paniere di soggetti piuttosto significativo.

La seconda considerazione è data dal fatto che, in fin dei conti, una società di comodo è null’altro che un contratto simulato: Tizio e Caio simulano di stipulare un contratto apparentemente volto a gestire in modo “imprenditoriale” uno o più beni, ma, in realtà, ciò che vogliono è una comunione di beni.

Ancora una volta stiamo allora parlando di un caso di abuso del diritto, nella “sottospecie” dell’abuso della personalità giuridica. Ed allora, può essere utile evidenziare i tratti salienti di tale fattispecie, avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Per la Cassazione sentenza n. 6515/1994, si ha un caso di abuso della personalità giuridica in ipotesi di divergenza consapevole e concordata tra volontà apparente e volontà reale, ciò che realizza un vero e proprio caso di simulazione; la successiva sentenza n. 2465/1997 si è data conto di precisare che la inesecuzione dello scopo sociale – “avrei voluto gestire il bene secondo logiche imprenditoriali, ma, aihmè, non mi è stato possibile” – non è elemento sufficiente per sostenere l’abuso della personalità giuridica, occorrendo altresì fornire la prova di una preordinazione dell’accordo simulatorio.

Si tratta indubbiamente di un approccio tanto interessante quanto apprezzato dalle Commissioni Tributarie. Così ad esempio, nella sentenza n. 76/2013 della CTR di Palermo si legge come possa parlarsi di società di comodo in quanto la società medesima sia lo strumento per “schermare” i beni rispetto al vero “proprietario” (ciò è talmente ben presente nei Giudici penali che una simulazione di questo tipo rende applicabile il sequestro per equivalente sui beni della società pur se il reato penal-tributario è, come è ovvio, ascrivibile al solo legale rappresentante); negli stessi termini si esprime la CTP di Verona nella sentenza n. 176/2013, che individua di comodo quella società nella quale i beni non siano “serventi” allo svolgimento dell’attività economica.

Che il problema vada approcciato in questi termini é confermato, da ultimo, dall’art. 1 dello schema preliminare di attuazione (parziale) della Legge delega n. 23/2014, nel quale, tra l’altro, si definisce l’abuso del diritto, previa aggiunta nello Statuto dei Diritti del Contribuente di un nuovo art. 10-bis: tale disposizione, tra l’altro, stabilisce che “… Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti (…) 2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato“.

Quantomeno, possiamo ritenere che il problema sia confinato all’area “tributaria”: in effetti, la lettura del nuovo art. 3 della Legge “manette agli evasori”, come proposto dallo stesso schema preliminare di progetto di attuazione, porrebbe il dubbio della potenziale rilevanza della fattispecie anche sul piano penal-tributario – sarebbe infatti punibile “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”, compie “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente”. Infatti, se la fattispecie rientra, come in effetti rientra, nell’alveo dell’abuso del diritto, vale la previsione del citato art. 10-bis dello Statuto nuova versione, che nel testo oggi disponibile stabilisce che “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.  Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.”.