7 Novembre 2014

Società di comodo in perdita sistemica: modifica di modesta portata

di Fabio Garrini
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Sulle pagine del presente quotidiano telematico più volte già abbiamo avuto modo di segnalare la disposizione che allunga da 3 a 5 anni il periodo di monitoraggio da verificare per considerare di comodo una società che produce perdite (“Sarà sufficiente allungare a 5 anni il monitoraggio per la perdita sistemica” e “Perdite sistematiche light dal 2014), evidenziando in particolare come tale intervento sia un palliativo che non può di certo risolvere il problema di una disposizione davvero poco razionale, soprattutto in periodi di recessione economica come quelli che stiamo vivendo. Va certamente detto che una società che manifesta consecutivamente risultati negativi per 5 anni presenta in maniera più evidente (rispetto al precedente periodo triennale) profili di anti economicità, ma, d’altra parte, essa non può certo essere trattata per presunzione legale, come stabilisce la disciplina in questione, come un mero schermo societario.

Ciò posto, visto che ormai è tempo di verificare sui clienti di Studio le dinamiche economiche che si stanno definendo sul periodo d’imposta in corso, tra le attività che vanno impostate vi è anche quella inerente il controllo di un eventuale status di non operatività derivante dal reiterarsi della perdita.

Rinviando ai precedenti contributi per il commento della novità (che, si ricorda, troverà applicazione già per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi il 2014 per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) di seguito ragioniamo sulle concrete applicazioni.

 

Il reddito 2009-2010

La prima attività da compiere, quella più immediata, è la verifica che non sia stato realizzato reddito nel quarto e quinto anno precedenti quello in cui si rischia di divenire di comodo: se almeno una delle annualità 2009 o 2010 presenta un reddito superiore a quello minimo calcolato sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 30 della L. 724/1994, la società “sotto osservazione” risulterebbe salva.

Peraltro, sul punto va evidenziato come potrebbe essere sufficiente anche il conseguimento di un reddito inferiore al reddito minimo, se questo si verifica anche per un’altra annualità. Infatti, lo status di non operatività si realizza anche quando, nel quinquennio, è presente un risultato dichiarato inferiore al reddito minimo, ma, se questo si realizza in due anni diversi, la non operatività viene esclusa.

 

Le cause di disapplicazione

Qualora la verifica del trend reddituale non offra i risultati sperati, non è ancora tutto perduto.

Anzitutto, è bene verificare l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione per l’esercizio 2014. Da questo punto di vista, tuttavia, la modifica introdotta dal decreto semplificazione non produce alcun effetto.

In caso di esito negativo di tale controllo, sarà quindi opportuno accertarsi che possa verificarsi una causa di disapplicazione in uno dei cinque anni di monitoraggio: tali ultimi presupposti, individuati dal provvedimento dei direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11 giugno 2012, vanno infatti ricercati nel quinquennio di riferimento.

Sotto tale profilo, quindi, l’allungamento dell’orizzonte di monitoraggio da 3 a 5 anni consente di ampliare la possibilità che, su uno degli anni considerati, possa avere efficacia una delle esimenti.

Tale constatazione non è di poco conto: le annualità 2009-2010 non entrano infatti in gioco solo per la ricerca di un risultato reddituale positivo, ma anche per cercare di intercettare una delle cause di disapplicazione.

Da questo punto di vista, gli anni 2009 e 2010, seppure non certo floridi, sono stati i primi successivi allo scatenarsi di questa duratura crisi economica e, quindi, i risultati economici potevano ragionevolmente ancora essere sotto controllo.

E’ quindi possibile che, ad esempio, a fronte di una perdita, comunque il MOL fosse ancora positivo, ovvero che la società presentasse un esito di “congruità e coerenza” dall’elaborazione degli studi di settore: il realizzarsi di uno di questi eventi permette di superare indenni le forche caudine della criticata disciplina in commento.

In attesa di un intervento risolutivo da parte del Legislatore, volto a risolvere alla radice il problema, sfruttiamo la recente novità per cercare di disinnescarne gli effetti dirompenti.

Come si suol dire, occorre accontentarsi di “quello che passa il convento”.

In attesa di un piatto più ricco…