11 Giugno 2019

Società di comodo e cause di esclusione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le società che per il periodo d’imposta 2018 raggiungono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 sono escluse dall’applicazione della disciplina delle società non operative per lo stesso periodo d’imposta.

È quanto confermato dal punto 4 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 con cui sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscali cui corrispondono i benefici premiali di cui all’articolo 9-bis D.L. 50/2017.

Tra i diversi benefici premiali vi è anche l’esclusione della disciplina delle società non operative, sia per quanto riguarda la fattispecie delle società non operative (articolo 30 L. 724/94), sia per quanto concerne quella riferita alle perdite sistematiche (articolo 2 D.L. 138/2011).

È bene ricordare che la disciplina delle società di comodo non è applicabile in presenza di cause di esclusione, ovvero di disapplicazione, nonché nell’ipotesi in cui si presenti un’istanza di interpello (probatorio) e si ottenga una risposta favorevole.

Per quanto riguarda la possibilità di non applicare la disciplina, è necessario distinguere in primo luogo tra cause di esclusione e cause di disapplicazione: le prime contenute nell’articolo 30 L. 724/94, le seconde in specifici provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.

Più in particolare, le cause di esclusione devono essere verificate per il periodo d’imposta 2018, e consentono di non applicare entrambe le ipotesi di società di comodo.

Tra le cause di esclusione rientra anche il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9, così come previsto dal provvedimento del 10.05.2019.

Le cause di disapplicazione, invece, devono essere distinte in due gruppi:

  • il primo è riferito alle ipotesi contenute nel provvedimento direttoriale 14.02.2008, al verificarsi delle quali è consentita la disapplicazione della fattispecie delle società non operative (tra quelle più utilizzate si ricorda quella riferita alle società in liquidazione che si impegnano alla cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, nonché quella relativa all’ottenimento dell’interpello positivo in precedenti periodi d’imposta sulla base di oggettive circostanze che non hanno subìto modificazioni);
  • il secondo è riferito alle fattispecie indicate nel provvedimento direttoriale 11.06.2012, al verificarsi delle quali si ottiene la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, la cui verifica deve avere riguardo non al 2018, bensì ad uno dei cinque anni in cui è stata realizzata una perdita fiscale (dal 2013 al 2017 compresi).

Tra le cause disapplicative più utilizzate si ricorda la congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore (il quinquennio dal 2013 al 2017 è riferito infatti a periodi d’imposta in cui si rendevano applicabili gli studi), nonché il conseguimento di un margine operativo lordo positivo.

È bene ricordare che è sufficiente la verifica di una delle cause in questione per un solo periodo d’imposta del quinquennio al fine di ottenere la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

Laddove la società non possa vantare alcuna delle cause di esclusione o disapplicazione, si ricorda che è possibile presentare un’istanza di interpello probatorio al fine di dimostrare l’esistenza di oggettive situazioni che rendono impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi presunti (per le società non operative) o di un imponibile fiscale nel quinquennio (per le società in perdita sistematica).

A differenza di quanto accadeva in passato, a partire dal 2016 l’istanza di interpello non è più obbligatoria e la società può disapplicare la disciplina in questione indicando il codice 2 nel prospetto delle società non operative del modello Redditi.

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