18 Giugno 2019

Slittano al 30 settembre i versamenti delle imposte per i soggetti Isa

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Nella giornata di oggi, 18 giugno sarà discusso in Aula, alla Camera dei deputati, il disegno di legge di conversione in legge del D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

La sua approvazione potrebbe avere effetti particolarmente rilevanti per i professionisti, soprattutto in considerazione della prevista proroga al 30 settembre dei termini per il versamento delle imposte.

Nel corso dell’esame in Commissione Bilancio e Finanze è stato infatti previsto che i contribuenti soggetti ai nuovi Isa potranno beneficiare di una proroga dei versamenti scadenti dal 30 giugno al 30 settembre 2019 al prossimo 30 settembre 2019, senza la prevista maggiorazione dello 0,4%.

La possibilità di avvalersi della suddetta proroga, sebbene debba essere valutata con attenzione, posto che comporta il contestuale versamento di 4 rate su 6 al 30 settembre, deve essere sicuramente salutata con favore, in quanto consente ai professionisti di affrontare la stagione dichiarativa nonostante gli evidenti ritardi nella diffusione del software per il calcolo dell’indice di affidabilità fiscale.

Altre novità riguardano poi i nuovi obblighi i trasmissione telematica dei corrispettivi, con riferimento ai quali è stata annunciata una moratoria delle sanzioni di sei mesi: i contribuenti chiamati quindi a trasmettere telematicamente i corrispettivi sin dal prossimo 1° luglio potranno beneficiare di un “periodo transitorio”, fino al prossimo 31 dicembre, nel corso del quale non troveranno applicazione le previste sanzioni.

Maggior rigore è stato invece mostrato nell’ambito delle locazioni brevi, al fine di evitare fenomeni di evasione.

È stata a infatti prevista l’istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni breve con attribuzione di un codice identificativo per ciascuna struttura.

Come evidenziato da Confedilizia, se tale norma venisse approvata sarebbe imposto ai proprietari di immobili un ulteriore adempimento, considerato che moltissimi immobili potrebbero essere destinati, anche occasionalmente, a locazioni brevi.

Non paiono invece essere state introdotte modifiche con riferimento al superammortamento, che si conferma quindi a decorrere dal 1° aprile 2019, nelle misure ordinariamente previste ma con riferimento a investimenti di valore non superiore a 2,5 milioni di euro.

Si aggiunge poi un ulteriore tassello alla disciplina della mini-Ires: si ricorda, a tal proposito, che, ad oggi, l’articolo 2 D.L. 34/2019 prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di 3,5 punti percentuali a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota è ridotta invece, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali.

Un emendamento prevede invece che la riduzione dell’aliquota sia portata a 4 punti percentuali, ma soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2022.

Il processo tributario