15 Marzo 2018

“Sisma bonus”: un’agevolazione di difficile fruizione

di Alberto RocchiPier Roberto Sorignani
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È certamente datata la disposizione contenuta alla lett. i) dell’articolo 16-bis, comma 1, Tuir volta ad agevolare gli interventi finalizzati alla sicurezza statica e antisismica del patrimonio edilizio attraverso opere realizzate sulle parti strutturali degli edifici (o complessi di edifici strutturalmente collegati).

La misura dell’agevolazione, così come risulta dalla originaria formulazione del Tuir, è la medesima prevista per gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica, nel cui stesso ambito si colloca, di talché è ammesso in deduzione un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore alla soglia di euro 48.000,00 per ciascuna unità immobiliare.

In considerazione della rilevanza ed attualità di tale misura sociale – anche a motivo dei ripetuti episodi sismici – il legislatore ha inteso rafforzare il favor normativo al fine di consentire ai contribuenti di godere di uno sconto fiscale più consistente.

Ed è così che la nasce la prima versione del sisma bonus “potenziato” attraverso la disposizione contenuta all’articolo 16, comma 1-bis, D.L. 63/2013, che introduce:

  • una maggiore aliquota di detrazione delle spese (65% a fronte del 36% previsto nel Tuir);
  • un tetto più elevato del limite di spesa per ciascuna unità immobiliare (euro 96.000,00 in luogo dei 48.000,00 previsti dal Tuir);

applicabile alle unità immobiliari :

  • ubicate in zone sismiche ad “alta pericolosità” (di cui all’allegato A dell’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2013, codici 1 e 2);
  • a destinazione abitativa o ad attività produttiva.

Il problema si pone nell’individuare il momento di decorrenza dell’agevolazione. Sul punto, infatti, la norma si riferiva alle spese “le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”; in pratica, dopo il 4 agosto 2013, che coincide con la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 63/2013.

Venivano dunque esclusi tutti quei lavori ancorati a procedure autorizzatorie in corso alla data del 4 agosto 2013 o, comunque, completate alla medesima data: e questo per una deliberata ed esplicita scelta del legislatore.

La problematica interpretativa si è fatta tuttavia particolarmente delicata in virtù della proroga di quella che avrebbe dovuto, così negli intenti del Legislatore, essere una misura a termine (il riferimento va all’articolo 16, comma1-bis, D.L. 63/2013).

Le proroghe della disposizione in commento sono intervenute per mano:

Orbene ognuna delle disposizioni sopra richiamate, si limita a spostare i termini senza toccare la formulazione letterale della norma originaria, che continua a contenere la frase sopra citata le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Se ci limitassimo a un’interpretazione strettamente letterale, dovremmo concludere che ogni agevolazione è subordinata all’avvio delle procedure autorizzatorie dopo la data di entrata in vigore della legge di proroga: ma in questo modo si arriverebbe all’assurdo risultato che nessun intervento risulterebbe agevolabile, dal momento che ogni norma sposta sempre in avanti il “dies a quo” del periodo di validità.

Si tratta ovviamente di un effetto non voluto collegato alla continua reiterazione della normativa attraverso le varie leggi di bilancio. Occorre pertanto accogliere un’interpretazione diversa (e salvifica degli effetti della norma) secondo cui nella frase “procedure autorizzatorie iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”, la data stessa va individuata in quella del 4 agosto 2013 (ovvero la data di entrata in vigore del D.L. 63/2013, quello per primo introduttivo del “sisma bonus”). Solo così verrebbero validati gli interventi fatti in sequenza nel tempo e restituita continuità alla misura agevolativa.

Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

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