22 Gennaio 2014

Si applicano le ritenute sulle retribuzioni corrisposte dal committente per responsabilità solidale con l’appaltatore

di Fabio Landuzzi
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L’art.29 del D.Lgs. 276/2003 prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando esclusa solo la responsabilità per le sanzioni civili di cui risponde colui il quale è il responsabile dell’inadempimento, ovvero del mancato pagamento delle retribuzioni. Tale responsabilità non è stata sinora modificata dal susseguirsi di interventi legislativi in materia e pone quindi al suo verificarsi un ulteriore interrogativo; ovvero, è lecito domandarsi se, nel caso in cui venga invocata la responsabilità solidale del committente e questi sia tenuto a corrispondere ai lavoratori dell’appaltatore le somme non pagate loro dal datore di lavoro inadempiente, il committente, seppure in assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro diretto con tali persone, sia o meno tenuto alla applicazione delle ritenute fiscali previste dall’articolo 23, comma 1, del DPR 633/1972.

A questo interrogativo, l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 481 del 19/12/2008) ha dato risposta affermativa.

Il ragionamento svolto dall’Amministrazione è fondato, in primis, sul fatto che il vigente testo dell’articolo 51 del Tuir nel delineare il perimetro del reddito di lavoro dipendente imponibile fa espresso riferimento alla corresponsione di “somme e valori in genere a qualunque titolo percepiti (…) in relazione al rapporto di lavoro”. Quindi, non rileva il fatto che la prestazione sia riconducibile ad un rapporto giuridico in essere con il soggetto che effettua il pagamento, quanto il presupposto oggettivo, ossia il fatto che la somma comunque corrisposta sia relativa ad un rapporto di lavoro. Di conseguenza, non vi sono ragioni oggettive per poter sottrarre alla applicazione della ritenuta fiscale i pagamenti delle somme riferite a retribuzioni seppure eseguiti dal committente, malgrado non in relazione ad un rapporto di lavoro diretto con le persone beneficiarie del pagamento, bensì in ragione di un vincolo normativo di responsabilità solidale con l’appaltatore inadempiente; ciò vale anche quando il lavoratore non pagato agisca invocando l’articolo 1676 del Codice civile, ai sensi del quale coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

In caso di omessa applicazione delle ritenute, quindi, il committente sarebbe passibile delle relative sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 471/1997.

Riguardo a questo tema può essere segnalata, pur con prudenza, una recente posizione assunta nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova (sentenza n. 112 del 18/6/2013).

Nel caso in questione era stata contestata ad una società la natura retributiva dell’indennità giornaliera di trasferta pagata ai dipendenti ed erroneamente qualificata a pié di lista dalla società; secondo la CTP di Genova in capo al datore di lavoro potrebbero essere applicate le sole sanzioni conseguenti al mancato assoggettamento delle somme alla ritenuta, mentre non potrebbe essere richiesto anche il pagamento del debito d’imposta, per il quale rimarrebbero obbligati i soli percipienti.