13 Maggio 2017

Il nuovo servizio civile universale

di Guido Martinelli
Scarica in PDF

È entrato in vigore il 18 aprile scorso il D.Lgs. 40/2017 che reca: “istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’articolo 8 della L. 106/2016”. È il primo dei decreti applicativi della legge delega di riforma del terzo settore che trova la sua piena operatività.

Il provvedimento che si pone l’obiettivo di ridisegnare tutta la disciplina del non profit istituisce, appunto con decreto, il servizio civile universale preposto “alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica” attraverso un meccanismo di programmazione triennale tramite il quale giovani tra i 18 e i 28 anni sono ammessi al servizio civile tramite bando.

Il decreto sembra rispondere alle aspettative introdotte dalla legge delega. Come sempre l’efficacia del provvedimento si potrà misurare sulla base dei finanziamenti che annualmente saranno assegnati al Fondo Nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 24 del decreto in esame.

La durata del servizio è da ricomprendersi tra gli 8 mesi e l’anno (con possibilità di svolgimento anche all’estero). Gli assegni, incrementabili in caso di servizio all’estero, attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. I periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato. L’assistenza sanitaria è fornita dal servizio sanitario nazionale. Viene infine previsto dal legislatore l’intendimento di riconoscere e valorizzare le: “competenze acquisite durante l’espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo”. Le Università degli studi, infatti, ai fini del conseguimento di titoli di studio potranno riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

L’articolo 3 del decreto elenca i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale:

  • assistenza;
  • protezione civile;
  • patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
  • patrimonio storico, artistico e culturale;
  • educazione e promozione culturale e dello sport;
  • agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
  • promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo e promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

I programmi di intervento che possono coinvolgere uno o più dei settori sopra indicati sono presentati da soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico.

Fra i soggetti che possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale sono espressamente elencati gli enti del terzo settore che iscritti nell’apposito albo e dotati dei requisiti elencati dall’articolo 11 del decreto. Le attività e gli ambiti operativi di intervento dei volontari sono definiti da un contratto stipulato tra l’operatore selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio; il rapporto di servizio è così regolato: il rapporto di servizio non è assimilabile ad alcuna tipologia di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Ogni 2 anni l’assegno mensile è incrementato in base agli aumenti ISTAT; è prevista la formazione obbligatoria per gli operatori, che si articola in una formazione generale e una specifica in base alla tipologia di intervento.

L’orario di servizio prevede un impegno settimanale complessivo di 25 ore, oppure un monte ore annuo per i 12 mesi pari a 1145 ore e per 8 mesi corrispondente a 765 ore. Al termine del servizio agli operatori è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio l’attestato di svolgimento del servizio civile universale. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso le amministrazioni pubbliche.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è preposto il controllo sulla legittimità e regolarità del funzionamento delle procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale, “anche per il tramite delle Regioni e delle Provincie autonome” e, per le attività svolte all’estero, del Ministero degli affari esteri.

Dottryna