10 Novembre 2016

La sentenza 21614 definisce la fiscalità del trust? – parte I

di Sergio Pellegrino
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Con la sentenza 21614, depositata in cancelleria lo scorso 24 ottobre, la Cassazione ha affrontato la questione, annosa, della fiscalità indiretta del trust.

La pronuncia acquisisce particolare rilevanza in quanto si confidava, dopo le ordinanze emanate nel 2015 dalla sesta sezione presieduta dal giudice Cicala, che tanto scalpore avevano destato, in un revirement della Corte.

Il caso esaminato riguarda un trust autodichiarato, nel quale quindi il disponente aveva assunto la qualifica di trustee.

Il notaio aveva assoggettato a tassazione in misura fissa l’atto di dotazione con il quale era stata realizzata la disposizione in trust dei beni immobili da parte del disponente.

L’Agenzia, ritenendo che fossero invece dovute le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, aveva emesso un avviso di liquidazione per recuperare nei confronti del notaio rogante le imposte non versate.

Sia in primo che in secondo grado, le commissioni tributarie adite avevano “sposato” la tesi della difesa, ritenendo che l’atto dovesse scontare la tassazione in misura fissa poiché “nel caso di specie nessun trasferimento di beni che dovesse essere soggetto alle imposte ipotecarie e catastali era stato ancora posto in essere, anche in considerazione della natura di trust autodichiarato del trust nel quale il disponente e il trustee coincidevano con la medesima persona”.

L’Agenzia delle entrate ha appellato la sentenza, ribadendo la debenza delle imposte in misura proporzionale.

Nell’analizzare la questione, i giudici della Suprema Corte ritengono sbagliata la lettura fatta dall’Ufficio, sebbene in linea con le indicazioni fornite dall’Agenzia nelle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008.

Secondo la visione formulata nei documenti di prassi in questione, infatti, la segregazione realizzata con la disposizione dei beni nel trust, a prescindere dal fatto che questo sia autodichiarato o meno, realizza un trasferimento dei beni da assoggettare a imposizione a livello di imposta di successione e donazione e, in presenza di immobili, di ipocatastali.

La Cassazione ritiene “incoerente” la posizione dell’Agenzia: se è applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni, la disposizione dei beni nel trust non può configurare un trasferimento imponibile.

Il trust autodichiarato deve essere invece considerato alla stregua di una donazione indiretta: il trustee non è infatti proprietario dei beni, ma si limita ad “amministrarli”; i beni verranno per forza di cose trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito e l’imposizione proporzionale si realizzerà in quel momento.

L’atto di dotazione non può che essere assoggettato alle imposte in misura fissa, atteso il fatto che “manca il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”.

La sentenza prosegue esaminando la visione “elaborata” dalle ordinanze del 2015 della sesta sezione della Corte di cassazione, che abbiamo richiamato in precedenza.

L’indicazione che si ricava da queste pronunce è che debba essere tassato l’atto di dotazione, ma con l’applicazione non dell’imposta di successione e donazione, quanto piuttosto dell’imposta sulla costituzione di vincoli di indisponibilità.

Secondo questo orientamento, infatti, il comma 47 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006 non si sarebbe limitato a reintrodurre nell’ordinamento l’imposta di successione e donazione, ma avrebbe “concepito” una nuova imposta, appunto l’imposta sui vincoli di destinazione.

La sentenza 21614 “rifiuta” questa chiave di lettura dell’intervento del legislatore del 2006: questo si è concretizzato soltanto nella reintroduzione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni; ad essa, per ulteriore espressa disposizione, sono soggetti anche i vincoli di destinazione, necessitando però come presupposto impositivo il reale trasferimento di beni o diritti richiesto dall’articolo 1 del D.Lgs. 346/1990 e quindi il reale arricchimento dei beneficiari.

Il principio di diritto affermato dalla sentenza è il seguente: “L’istituzione di un trust cosiddetto autodichiarato, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”.

Con la sentenza 21614, quindi, i giudici hanno ritenuto di avallare la tesi da sempre sostenuta da parte di dottrina e notariato, che è quella da considerare più convincente dal punto di vista “tecnico”.

La questione non può essere però considerata “chiusa” definitivamente: dobbiamo infatti tenere conto delle indicazioni che indirettamente il legislatore ha formulato in relazione alla fiscalità indiretta del trust nella legge sul dopo di noi.

Analizzeremo questo aspetto nel contributo che verrà pubblicato nella edizione di Euroconference News di domani.

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