4 Luglio 2014

Sempre valido il brocardo “do ut des”

di Luigi Scappini
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Tempo addietro, in vista dell’appuntamento per il versamento degli acconti di novembre 2013, ci eravamo occupati della rivalutazione dei redditi dominicale e agrario effettuata, per il triennio 2013-2015, da parte dell’allora Governo Monti con l’articolo 1, comma 512 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), pensando che l’intervento, a distanza di più di un decennio dal precedente (articolo 3, comma 50 della Legge n. 662/1196), derivasse dagli annunciati, e diversamente non poteva essere, tempi bibilici necessari per attuare l’attesa e necessaria riforma del Catasto, facente parte del pacchetto di riforme ritenute necessarie per una modernizzazione del Paese.

Ma così non è visto che in sordina il Governo è nuovamente intervenuto sui valori catastali dei terreni a mezzo dell’articolo 7 del D.L. n. 91/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014, il cd. Decreto crescita, e rubricato sibillinamente “Detrazioni per l’affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale”.

Per effetto di quanto previsto al comma 4, a decorrere dal periodo di imposta 2013, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario subiscono un incremento nelle seguenti misure:

  • per il biennio 2013-2014 in misura pari al 15%;
  • per il 2015 in misura pari al 30% e
  • a decorre dal 2016 in misura pari al 7%.

Rispetto alla precedente previsione, di fatto, il Governo opera un incremento considerevole per il 2015 e introduce una rivalutazione permanente, in caso di mancato buon fine della riforma catastale, nella misura calmierata del 7%, sempreché, in ragione delle future necessità di gettito, non si intervenga ancora.

Esemplificando, ipotizziamo di avere un terreno iscritto in catasto con rendita dominicale e agraria pari a 100 euro ciascuna, di seguito per gli anni a venire si avranno i seguenti valori:

  Reddito dominicale Reddito agrario
Rendita catastale 100 100
Rivalutazione ex Legge n. 622/1996 100X80% = 180 100X70% = 170
Valore biennio 2013-2014 180X15% = 207 170X15% = 195,50
Valore anno 2015 180X30% = 234 170X30% = 221
a regime dal 2016 180X7% = 192,60 170X7% = 181,90

Limitatamente ai terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, il Legislatore prevede un regime di favore, individuando l’aliquota rivalutativa nelle seguenti misure ridotte:

  • biennio 2013-20145%;
  • per il 201510%

e quindi, in prima approssimazione, incrementando, rispetto alle previsioni originarie, solamente la rendita per il 2015; ma così non è poiché, il silenzio del Legislatore per i periodo successivi a decorrere dal 2016 comporta la riconduzione di tali soggetti nel regime ordinario e quindi essi dovranno procedere a rivalutare le rendite applicando l’aliquota ordinaria del 7%.

  Reddito dominicale Reddito agrario
Rendita catastale 100 100
Rivalutazione ex Legge n. 622/1996 100X80% = 180 100X70% = 170
Valore biennio 2013-2014 180X5% = 189 170X5% = 178,50
Valore anno 2015 180X10% = 198 170X10% = 187
a regime dal 2016 180X7% = 192,60 170X7% = 181,90

Proprio in merito a detti soggetti, si ricorda come l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.12/E/13 a commento delle novità introdotte con la Legge n.228/2012, ha confermato come nell’ipotesi di terreni concessi in affitto alla giovane imprenditoria giovanile, si renderà applicabile la sola rivalutazione di cui al Decreto crescita, non essendo tali casistiche, per espressa previsione normativa di cui all’articolo 14, commi 3 e 4 L. n.441/98, incisi dalle rivalutazioni di cui alla richiamata L. n. 662/96. Ricordiamo come l’agevolazione competa a condizione che il contratto di affitto abbia una durata non inferiore a cinque anni e che i giovani non abbiano ancora compiuto 40 anni e siano coltivatori diretti o I.a.p..

Esemplificando avremo che:

  Reddito dominicale Reddito agrario
Rendita catastale 100 100
Valore biennio 2013-2014 100X5% = 105 100X5% = 105
Valore anno 2015 100X10% = 110 100X10% = 110
a regime dal 2016 100X7% = 107 100X7% = 107

Come in occasione della precedente rivalutazione, e in perfetta coerenza (sarebbe da dire incoerenza se si considera lo Statuto del contribuente una legge con dignità propria) con l’indirizzo ormai ricorrente del Legislatore, di tali rendite incrementate si deve tenere conto in sede di determinazione degli acconti per gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016.

Il mancato riferimento all’anno 2014 nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale deve considerarsi una mera sbavatura che sarà corretta in sede di conversione ma che tuttavia è sintomatica dell’attenzione posta dal legislatore e dagli organi preposti ai controlli.

Ma il Governo conscio del principio “do ut des”, non ha previsto solo interventi peggiorativi nel Decreto Crescita, ma anche norme di favore che saranno oggetto di un prossimo intervento.