15 Maggio 2025

Segnalazione illegittima in centrale dei rischi di passaggio a sofferenza del debitore

di Giuseppe Rodighiero
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Tra i principali strumenti di informazione creditizia – utilizzati dalle banche al fine di conoscere anomalie prettamente “andamentali” nei rapporti intrattenuti dagli intermediari creditizi con i propri intestatari di conti correnti e linee di affidamento – vi è il sistema informativo della Centrale dei rischi.

Il servizio in questione permette, anzitutto, ai soggetti interessati, di richiedere direttamente, o attraverso terzi (a mezzo procura e nell’esclusivo interesse del delegante), l’accesso alle informazioni in questione. Ma anche i c.d. “enti partecipanti” al servizio centralizzato dei rischi in questione, nella loro attività di assunzione del rischio di credito, nell’istruire pratiche di nuovo affidamento, o di revisione di affidamenti in essere, attingono ad informazioni relative rispettivamente ad un richiedente non ancora censito presso l’Istituto, piuttosto che ad un cliente già in essere dello stesso istituto. Nel primo caso si parla di richiesta di prima informazione e, come nell’alternativa richiesta fatta per un cliente già censito presso la banca richiedente informazioni nella Centrale dei rischi, le trasmissioni di notizie afferiscono la c.d. posizione globale di rischio, ovvero l’esposizione debitoria complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario, e coprono un arco temporale di 36 mesi da quello disponibile alla data della richiesta.

Gli enti partecipanti al servizio centralizzato dei rischi forniscono obbligatoriamente alla Centrale dei rischi specifiche informazioni sulle proprie posizioni di rischio verso persone giuridiche persone fisiche e cointestazioni, entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento, sono le banche, gli intermediari finanziari ex articolo 106, Tub, le società di cartolarizzazione, gli O.I.C.R. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (cfr. Circolare Banca d’Italia, “Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi”, n. 139, 20° aggiornamento di ottobre 2021, pag. 14).

L’obbligo di segnalazione a questo sevizio di centralizzazione dei rischi creditizi vige in presenza, con riferimento all’ultimo giorno del mese di riferimento, di un ammontare di accordato (l’ammontare del credito concesso dalla banca al cliente o della garanzia prestata dalla stessa) o di utilizzato (l’ammontare del credito o della garanzia, rispettivamente utilizzato e prestato effettivamente) di crediti per cassa o crediti di firma non inferiore ad euro 30.000. Quindi la banca, per importi inferiori a detto limite, può non avere il flusso informativo di ritorno dalla Centrale dei rischi sulla posizione globale di rischio del debitore in questione.

Il medesimo importo rappresenta anche il limite per le segnalazioni da parte degli istituti di credito delle garanzie ricevute dalla controparte, del fair value positivo o del credito vantato dall’intermediario, relativamente a strumenti finanziari derivati che non hanno un mercato di riferimento (c.d. “O.T.C.”, over the counter), dei finanziamenti a valere su specifici fondi statali, delle operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro-soluto, e cessione crediti.

L’importo di 250 euro, invece, risulta il limite per le segnalazioni dei crediti passati a contenzioso da parte degli intermediari creditizi (i.e. delle c.d. Sofferenze), i quali devono comunicare ciò entro 3 giorni dall’appostazione a sofferenza del debitore, nonché tempestivamente l’eventuale estinzione della stessa.

I dati di bilancio delle imprese non sono sufficienti per valutare il merito creditizio di un richiedente fido o ai fini dell’attività di monitoraggio di una posizione debitoria già in essere presso l’intermediario finanziario. Da qui l’importanza di conoscere e comprendere le fonti informative alla base della c.d. “analisi andamentale che, nella costruzione dei rating creditizi, rappresenta una componente fondamentale.

Giocoforza, in presenza di vizi sostanziali delle segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi si crea nocumento al soggetto interessato.

Quindi, risulta importante capire quali possono essere gli strumenti di tutela per il soggetto illegittimamente segnalato.

 

Segnalazione di passaggio a sofferenza del debitore per errata valutazione dell’ente creditizio

A tal proposito, per esempio, è opportuno precisare che, per quanto riguarda l’appostazione a sofferenza di un debitore da parte di un ente segnalante, si presuppone una valutazione in ordine alla solvibilità del debitore stesso, non essendo sufficiente per la segnalazione in parola la mera constatazione dell’esistenza di un ritardo nei pagamenti.

Infatti, “la segnalazione a sofferenza, ai sensi della Circolare n. 139/2011 (cap. II, sez. 2, § 5) e della costante giurisprudenza dell’Arbitro ed ordinaria, presuppone la sussistenza di uno stato di insolvenza o di una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica sostanzialmente equiparabile con l’insolvenza, il che implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito” (cfr. Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 309/2018).

Più precisamente, “nella deduzione dell’insussistenza di uno stato di insolvenza va ragionevolmente ricompresa quella della mancanza di una situazione patrimoniale – finanziaria compromessa verso il sistema bancario, quale presupposto per l’operata segnalazione dei crediti in sofferenza alla centrale dei rischi.” (cfr. Cassazione n. 15609/2014).

Né può essere addotta, ai fini della legittimità della segnalazione a sofferenza, un rimando allo stato di insolvenza ex articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 14/2019, in quanto “ciò che rileva è la situazione «oggettiva» di incapacità finanziaria” (cfr. Cassazione n. 1931/2017), che si esplica nella “ragionevole ed oggettiva opinione che il credito non possa essere soddisfatto in tempi congrui, sulla base di un sospetto qualificato dalla presenza degli elementi sintomatici dell’inadempimento” (cfr. Cassazione n. 15609/2014).

Quindi, l’ente creditizio, nella valutazione del passaggio a sofferenza del debitore dovrebbe tener conto di elementi oggettivi quali la “capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito, la sussistenza di procedure esecutive, di protesti o decreti ingiuntivi” (cfr. Tribunale di Lanciano, Ordinanza del 12.02.2018).

Quindi, l’appostazione a sofferenza implica un esame da parte dell’intermediario circa l’irrimediabile incapacità del debitore di far fronte alla propria esposizione, in difetto della quale è illegittima la segnalazione per carenza dei presupposti sostanziali per la classificazione in parola.

Altrettanto illegittimo è il mantenimento della segnalazione suddetta nonostante un avvenuto accordo transattivo banca-debitore, che comporta la cancellazione della segnalazione in commento.

Peraltro, la Cassazione civile, con l’ordinanza n. 3671/2024 ha chiarito che, in caso di ingiustificato ritardo da parte della banca nella cancellazione della segnalazione, a seguito del primo versamento del piano di rientro di cui all’accordo transattivo, si palesa l’illegittimità della condotta della banca e la conseguente responsabilità per le conseguenze che ne deriverebbero per il debitore.

 

Gli strumenti di tutela per il soggetto illegittimamente segnalato

In presenza di quanto sopra richiamato, per fare apportare all’intermediario finanziario segnalante la rettifica della segnalazione, occorre contattare direttamente l’ente segnalante, contestandone l’errata segnalazione a mezzo reclamo.

Di fronte all’eventuale opposizione da parte dell’intermediario, o con la mancata risposta al reclamo, il debitore può agire in sede stragiudiziale, sottoponendo la controversia concernente l’illegittima segnalazione alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

La decisione dell’Arbitro sul ricorso del cliente non produce effetti vincolanti per le parti. Peraltro, sia l’ente segnalato che il debitore, se non soddisfatti, possono ricorrere ad altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. Ma dinanzi ad un intermediario che non rispetta la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, vi è la pubblicazione del medesimo sul portale dell’organismo indipendente in commento (https://www.arbitrobancariofinanziario.it/) nell’elenco degli intermediari che non hanno rispettato le decisioni adottate dall’Arbitro Bancario Finanziario o che non hanno collaborato.

Il debitore può anche adire la via giudiziale, con ricorso al Tribunale di competenza, per chiedere di ordinare all’intermediario l’immediata cancellazione della sofferenza nella Centrale dei rischi, con efficacia retroattiva. Il provvedimento cautelare d’urgenza richiesto dal debitore è subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti, quali la dimostrazione da parte del ricorrente del fumus boni iuris e del periculum in mora (la segnalazione nella Centrale dei rischi oggetto del ricorso crea pregiudizio al debitore che ha bisogno di ricorrere a nuova finanza o che al fine di mantenere gli affidamenti in essere presso altri Istituti di credito).

Ulteriori approfondimenti sull’argomento verranno trattati nel seminario di specializzazione “Lettura e analisi della Centrale dei rischi”.