17 Marzo 2018

Secondo anno di applicazione del costo ammortizzato

di EVOLUTION
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Il nuovo criterio di valutazione, ai sensi dell’art. 2426 cod. civ. come modificato dal D.Lgs. 139/2015, dei crediti, dei debiti e dei titoli è il costo ammortizzato. La novità poteva essere applicata prospetticamente, pertanto agli elementi rilevati per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2016. Il redattore del bilancio 2017 dovrà valutare se sono intervenute modifiche alle stime dei flussi finanziari effettuate in sede di prima iscrizione dello strumento.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Bilancio”, una apposita Scheda di studio.

Il bilancio civilistico, così come modificato dal D.Lgs. 139/2015, prevede come criterio di valutazione per crediti, debiti e titoli il costo ammortizzato.

Tale criterio, di “ispirazione” internazionale, prevede lo scorporo delle componenti reddituali di un’operazione finanziaria per poterle “ammortizzare” lungo la vita dello strumento finanziario, in modo tale da allineare il valore iniziale con quello finale. A tal fine, si deve ricorrere al tasso di interesse effettivo e, in alcune ipotesi all’attualizzazione dello strumento.

Il Legislatore ha, comunque, previsto delle deroghe sia in merito ai soggetti tenuti all’applicazione del costo ammortizzato sia con riferimento alle operazioni. A tal proposito, l’articolo 2435-bis cod. civ. prevede per coloro che redigono il bilancio abbreviato la facoltà di iscrivere:

  • i crediti al valore di presumibile realizzo,
  • i debiti al valore nominale,
  • i titoli al costo di acquisto.

La stessa possibilità è riservata alle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter cod. civ.; pertanto, il costo ammortizzato è obbligatorio solo per coloro che redigono il bilancio in forma ordinaria.

I principi contabili, poi, prevedono altre ipotesi di esonero, ricavabili dall’applicazione del principio di rilevanza. In particolare, il costo ammortizzato non si applica:

  • ai crediti/debiti/titoli con scadenza inferiore ai 12 mesi;
  • ai crediti/debiti/titoli con scadenza superiore ai 12 mesi, qualora la differenza tra valore iniziale e finale sia di scarso rilievo.

Se ci si avvale di tale possibilità occorre comunque darne informativa in nota integrativa.

Chi è, invece, tenuto all’applicazione del costo ammortizzato, deve rispettare il disposto dell’articolo 2426, comma 1, numero 8), cod. civ., il quale richiede che la rilevazione in bilancio dei crediti e dei debiti avvenga “secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”. L’ultimo inciso impone l’attualizzazione del credito o del debito. Come specificato dai relativi principi contabili, rispettivamente l’OIC 15 e l’OIC 19, l’attualizzazione deve essere effettuata solo nel caso in cui il tasso del contratto non rispetti il tasso di mercato. Per i titoli, invece, non è prevista l’attualizzazione.

Il primo step da effettuare quando si deve valutare al costo ammortizzato, è quello di verificare se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali differisca dal tasso di mercato, in quanto nel caso in cui non dovessero esserci significative differenze, non occorre attualizzare il credito/debito. Tale valutazione può essere richiesta anche a soggetti specializzati. Vi sono, quindi, i due procedimenti:

  • costo ammortizzato senza attualizzazione;
  • costo ammortizzato con attualizzazione (non applicabile ai titoli).

Le due strade differiscono solo nella parte inziale della rilevazione, in quanto prima di determinare il tasso di interesse effettivo utilizzato per l’ammortamento dei costi di transazione, il valore dello strumento deve essere attualizzato ricorrendo al tasso di mercato, a prescindere da quale sia quello nominale o quello desumibile dalle condizioni contrattuali.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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