10 Novembre 2016

Il secondo acconto IRPEF 2016

di Luca Mambrin
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Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto per i soggetti IRPEF, che può essere determinata con due diversi metodi:

  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale.

Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell’acconto le persone fisiche che nel periodo di imposta 2015 risultano a debito per un importo superiore a € 51,65.

In considerazione del fatto che gli importi in dichiarazione sono espressi in unità di euro:

  • se il rigo RN34 “Differenza” del modello Unico PF 2016 ≥ € 52 è dovuto l’ acconto;
  • se il rigo RN34 “Differenza” del modello Unico PF 2016 ≤ € 51 non è dovuto l’ acconto.

La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN34) e deve essere versato:

  • in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2016 se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52;
  • in due rate se l’importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a € 257,52, di cui:
  • la prima, nella misura del 40%, deve essere già stata versata entro il 16 giugno 2016 (o 6 luglio nel caso si sia beneficato della proroga) ovvero entro il 16 luglio 2016 (o 22 agosto) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • la seconda, nella misura del 60%, entro il prossimo 30 novembre 2016.

In alcuni casi particolari l’acconto determinato con il metodo storico deve essere ricalcolato.

In particolare:

  • in presenza di redditi dei terreni, l’acconto IRPEF per l’anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dell’ulteriore rivalutazione del 10% sui redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP applicata per l’anno 2015. In tal caso quindi il ricalcolo sarà a vantaggio del contribuente mentre per i terreni appartenenti agli altri soggetti si dovrà tener conto del reddito dei terreni così come determinato per il saldo 2015;
  • in presenza di redditi di fabbricati, l’acconto IRPEF per l’anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all’agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto (articolo 8, comma 10-bis, D.L. 192/2014), per usufruire dei quali è prevista l’indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati del modello Unico PF;
  • in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), l’acconto IRPEF per l’anno 2016 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. 1/2012);
  • in presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’articolo 34, comma 2, L. 183/2011 che prevede che gli esercenti impianti di distribuzione di carburante che usufruiscono della deduzione forfetaria nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria” (indicata nel modello Unico PF 2016 tra le “Altre variazioni in diminuzione” – codice “28”);
  • per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. L’acconto 2016 va calcolato senza tener conto delle disposizioni dei commi 91 e 92 della L. 208/2015.

Al verificarsi di una delle situazioni sopra descritte, al fine del corretto calcolo dell’acconto, è necessario quindi procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente del rigo RN34.

Alternativamente al metodo storico, il contribuente può anche utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2016 o di minori redditi percepiti nel 2016) di dover versare una minore imposta, può essere conveniente determinare gli acconti da versare sulla base di tale minor imposta da versare.

Se poi però il versamento con il metodo previsionale risultasse inferiore a quanto dovuto a consuntivo in base al reddito effettivamente conseguito nel 2016, si applica la sanzione per insufficiente versamento pari al 30% di quanto non versato, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto IRPEF, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codice tributo: “4034 – IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

Si ricorda infine che non sono dovuti acconti con riferimento all’addizionale regionale IRPEF e, per quanto riguarda quella comunale, l’acconto unico andava versato entro il termine del saldo IRPEF.

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