10 Febbraio 2021

Scissione parziale: criteri di ripartizione dell’agevolazione Ace

di Domenico SantoroGianluca Cristofori
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La scheda di FISCOPRATICO

In una recente risposta, non pubblica, a istanza d’interpello, la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha fornito utili precisazioni sui criteri di ripartizione dell’agevolazione Ace tra società scissa e società beneficiaria, a seguito di un’operazione di scissione parziale.

Il caso oggetto della succitata istanza d’interpello riguarda un’operazione di scissione parziale, non proporzionale, eseguita da una società di capitali a beneficio di una neocostituita altra società di capitali, con efficacia dal giorno dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nel Registro delle imprese (24 ottobre 2019), mediante la quale è stato trasferito un compendio patrimoniale composto – tra gli altri elementi – da una partecipazione in una società prima integralmente partecipata dalla scissa e dal credito di finanziamento alla stessa concesso.

Ferma restando l’assenza di una specifica disciplina normativa volta a regolamentare gli effetti derivanti dalle operazioni straordinarie ai fini dell’agevolazione Ace e il mero rimando, contenuto nella circolare AdE 12/E/2014, a quanto laconicamente precisato dal Ministero delle Finanze con la circolare 76/1998 per l’analoga disciplina “DIT” – secondo cui nell’ambito delle operazioni di scissione societaria, sia totali che parziali, “[…] il criterio in base al quale deve essere effettuata la ripartizione della variazione in aumento del capitale investito, è individuabile nella disposizione contenuta nel quarto comma dell’articolo 123-bis del Tuir, nel senso che la predetta variazione deve essere ripartita esclusivamente in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste nella società scissa” – i dubbi interpretativi oggetto di chiarimento erano i seguenti:

  1. al criterio di ripartizione dell’agevolazione Ace, tra la scissa e la società beneficiaria, a seguito del perfezionamento di una scissione parziale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 173, comma 4, Tuir e dall’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 03.08.2017, ovverosia se sia corretto considerare l’agevolazione Ace come di pertinenza esclusiva della società scissa per i giorni compresi tra l’inizio del periodo d’imposta (1° gennaio 2019) e il giorno anteriore alla data di efficacia giuridica della scissione (23 ottobre 2019), senza che si renda necessario eseguire alcun ragguaglio alla durata del periodo d’imposta, nonché ripartire l’agevolazione residua, afferente i giorni compresi tra la data di efficacia giuridica della scissione, coincidente con la data di costituzione della beneficiaria (24 ottobre 2019), e la data di chiusura del periodo d’imposta (31 dicembre 2019), in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile “trasferite” alla neocostituita beneficiaria e “rimaste” presso la scissa, senza che si renda necessario eseguire alcun ragguaglio alla durata del periodo d’imposta;
  2. al criterio di ripartizione tra la scissa e la società beneficiaria, ai sensi dell’articolo 173, comma 4, Tuir, delle cd. “sterilizzazioni” della base di calcolo dell’Ace afferenti la partecipazione nella propria controllata, prima detenuta dalla scissa, e il credito verso la stessa vantato, con specifico riguardo a quanto previsto per i conferimenti e per i crediti di finanziamento dall’articolo 10, commi 2 e 3, lett. c), del D.M. 03.08.2017, ovvero se sia corretto, per il periodo compreso tra la data di efficacia giuridica della scissione (24 ottobre 2019) e il 31 dicembre 2019, nonché per i periodi d’imposta successivi, attribuire alla società beneficiaria della scissione, in ragione del “criterio per connessione specifica” di cui dall’articolo 173, comma 4, Tuir, le sterilizzazioni della base di calcolo dell’Ace afferenti la società prima integralmente partecipata dalla scissa e relative ai conferimenti e all’incremento dei finanziamenti infragruppo (ex articolo 10, commi 2 e 3, lett. c, del D.M. 03.08.2017), dal momento che alla beneficiaria della scissione sono state trasferite sia la partecipazione in tale società, sia il credito di finanziamento verso la medesima vantato, cui sono intimamente e indissolubilmente connesse le predette sterilizzazioni.

Nel caso di specie, la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non condivisibile la soluzione interpretativa ipotizzata dal contribuente con riguardo al dubbio interpretativo sub. a), sostenendo che “[…] debba essere oggetto di ripartizione tra le due società anche la base Ace già esistente presso la società scissa al momento del perfezionamento dell’operazione”; è stato invece confermato che, “Nel caso di specie, il periodo di imposta della società istante, corrispondente all’anno solare 2019, non subisce interruzioni […], essendo la scissione parziale e non totale. Da ciò consegue che non sarà necessario ragguagliare l’entità del “nuovo capitale proprio” alla durata del periodo di imposta al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essa applicabile determinato su base annuale”.

Tale tesi interpretativa, tuttavia, non appare del tutto convincente, considerato che sarebbe potenzialmente idonea a far emergere talune distorsioni nell’attribuzione del beneficio Ace tra il soggetto dante causa e il soggetto avente causa dall’operazione straordinaria nell’esercizio di perfezionamento dell’operazione: seguendo tale criterio, infatti, non è garantita la necessaria invarianza del complessivo beneficio Ace per tale esercizio, cosicché non risulta adeguatamente valorizzata l’effettiva patrimonializzazione complessiva, per l’intero periodo d’imposta, a beneficio dell’attività d’impresa svolta sia dalla scissa, sia dalla beneficiaria, senza soluzione di continuità, confliggendo così con il principio di neutralità che dovrebbe invece informare la fiscalità di tali operazioni.

La Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha condiviso, invece, la soluzione interpretativa ipotizzata dal contribuente con riguardo al dubbio interpretativo sub. b), precisando che le sterilizzazioni della base Ace, “[…] specificamente afferenti la partecipazione in […], essendo stata trasferita a […] s.p.a. nel 2019, per effetto della scissione, la totalità del capitale di tale società, si ritiene che tali posizioni saranno da considerare anch’esse integralmente trasferite alla beneficiaria, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 173 sopra richiamato. Ciò non solo per il periodo compreso tra la data di efficacia giuridica della scissione e la fine del periodo di imposta, ma anche per il lasso temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di efficacia giuridica della scissione (24 ottobre 2019), nonché per le eventuali eccedenze pregresse di base ACE non utilizzate, oggetto di riporto in dichiarazione da parte della scissa”.

È stato, quindi, confermato che esiste una diretta connessione, nell’accezione di cui all’articolo 173, comma 4, Tuir, tra la posizione giuridica soggettiva rappresentata dalla sterilizzazione prevista per i conferimenti in denaro eseguiti a beneficio di una società controllata (ex articolo 10, comma 2, D.M. 03.08.2017) e la partecipazione prima detenuta in tale società, così come tra la sterilizzazione prevista per l’incremento dei crediti di finanziamento verso la medesima società controllata (ex-articolo 10, comma 3, lett. c, D.M. 03.08.2017) e il credito prima vantato verso tale società.

Nonostante non fosse oggetto di chiarimento a seguito dell’istanza di interpello, parrebbe derivarne che la connessione di cui sopra, ex articolo 173, comma 4, Tuir, potrebbe essere intravista anche nelle seguenti ulteriori fattispecie:

  • la sterilizzazione prevista per l’incremento della consistenza dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2010 (ex articolo 5, comma 3, D.M. 03.08.2017);
  • l’elemento negativo nel calcolo dell’agevolazione Ace rappresentato dalla riduzione del patrimonio netto conseguente all’acquisto di azioni proprie (ex articolo 5, comma 4, D.M. 3/8/2017);
  • il vincolo di indisponibilità su alcune riserve, venuto meno il quale tali riserve assumono rilevanza ai fini dell’Ace (ex articolo 5, comma 6, D.M. 03.08.2017) e l’elemento cui risulta correlato (si pensi, ad esempio, alla riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto o alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi);
  • la sterilizzazione prevista per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo (ex articolo 10, comma 3, lett. a, D.M. 03.08.2017);
  • la sterilizzazione prevista per l’acquisto di aziende o rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo (ex articolo 10, comma 3, lett. b, D.M. 03.08.2017);

fattispecie sulla quali, tuttavia, si auspicano le necessarie conferme dell’Amministrazione finanziaria.