Sanatoria perfezionata anche con pagamento della società trasparente
di Alessandro BonuzziL’opzione per l’adesione alla sanatoria per gli anni 2018-2022 collegata al concordato preventivo biennale deve essere esercitata, per ogni singola annualità, con l’invio del modello F24 di pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive entro la data del 31.03.2025.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate con il provvedimento attuativo n. 403886/2024 ha stabilito che:
- nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno cui si riferisce il versamento;
- nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif.” va inserito il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate scelto (nel formato “NNRR”). In caso di versamento in unica soluzione va riportato “0101”;
- i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 4074 – CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali
- 4075 – CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali
- 4076 – CPB – Imposta sostitutiva dell’Irap.
In caso di opzione per il pagamento dilazionato, la sanatoria si perfeziona con il versamento di tutte le rate della singola annualità.
Il provvedimento stabilisce, altresì, che per le società e associazioni trasparenti, di cui all’articolo 5, Tuir (quindi Snc, Sas, associazioni e studi professionali), nonché le società di capitali in regime di trasparenza ex articoli 115 e 116 Tuir, l’opzione per l’adesione alla sanatoria è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento della prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’Irap da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
Sulla base del documento di prassi, quindi, il perfezionamento della sanatoria dipende dal corretto e tempestivo versamento:
- da parte della società o associazione e
- da parte dei singoli soci o associati.
È apparso evidente fin da subito che il meccanismo così regolato era foriero di distorsioni. Ha certamente creato disagio a quei contribuenti che hanno provveduto a perfezionare la sanatoria, con l’invio del modello F24 di pagamento, prima della pubblicazione del provvedimento, a nome della sola società o associazione con codice tributo 4075. Per questi soggetti, infatti, si è posto il dubbio circa l’efficacia della sanatoria, siccome le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sono state assolte da un soggetto diverso rispetto al singolo socio o associato.
A dirimere l’equivoco ci ha pensato direttamente il Legislatore che è intervenuto sulla questione in sede di conversione del Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2025 (D.L. 155/2024). L’articolo 7 D.L. 155/2024, infatti, ha modificato l’articolo 2-quater, comma 8, D.L. 113/2024, prevedendo che per le società di persone, associazioni professionali e società di capitali trasparenti, il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, volto a perfezionare la sanatoria, può essere effettuato dalla società o associazione, in luogo dei singoli soci o associati.
L’intervento riparatorio del Legislatore è senz’altro provvidenziale e apprezzabile; con ciò si evita che l’omesso versamento da parte anche di un solo socio possa vanificare il perfezionamento della sanatoria tanto per la società o associazione, quanto per gli altri soci o associati.