Saldo Iva 2024 alla cassa
di Alessandro BonuzziIl versamento del saldo Iva relativo all’anno 2024 ed emergente dal modello Iva 2025 deve essere effettuato entro il prossimo 17.3.2025, siccome il termine ordinario del 16.3 cade di domenica.
Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale, con dilazione in massimo 10 tranche di pari importo, dal 17.3.2025 al 16.12.2025.
Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera).
Pertanto, il pagamento del saldo Iva 2024 può essere al massimo rateizzato come segue:
- I° rata entro il 17.3.2025, senza interessi;
- II° rata entro il 16.4.2025, con interessi dello 0,33%;
- III° rata entro il 16.5.2025, con interessi dello 0,66%;
- IV° rata entro il 16.2025, con interessi dello 0,99%;
- V° rata entro il 16.7.2025, con interessi del 1,32%;
- VI° rata entro il 20.8.2025, con interessi del 1,65%;
- VII° rata entro il 16.9.2025, con interessi del 1,98%;
- VIII° rata entro il 16.10.2025, con interessi del 2,31%;
- IX° rata entro il 17.11.2025, con interessi del 2,64%;
- X° rata entro il 16.12.2025, con interessi del 2,97%.
Si ricorda che il termine finale della rateizzazione del saldo Iva è stato differito, a regime, dal 30.11 al 16.12 ad opera dell’articolo 8, D.Lgs. 1/2024 (cosiddetto Decreto semplificazione adempimenti tributari), che è intervenuto sull’articolo 20 D.Lgs. 241/1997.
Rimane nella facoltà del contribuente far slittare il versamento del saldo Iva al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sul reddito (Irpef/Ires), con la possibilità di sfruttare altresì l’ulteriore differimento al 30° giorno successivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001.
Ne deriva che il versamento del saldo Iva 2024:
- può essere differito al 30.6.2025 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.03:
- in un’unica soluzione, applicando la maggiorazione dell’1,60% (0,40% × 4), oppure
- a rate dal 30.6.2025 e al più tardi al 16.12.2025, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%;
- può essere ulteriormente differito al 30.7.2025:
- in un’unica soluzione, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30.6.2025 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% oppure
- a rate dal 30.6.2025 e al più tardi al 16.12.2025, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30.06.2025 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%.
La maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente “sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24” (risoluzione n. 73/E/2017). Ciò significa che, optando per il differimento del saldo Iva 2024 pari a 10.000 euro al 30.6.2025 e potendo compensarlo in parte con un credito Irpef 2024 di 3.000 euro, la maggiorazione dello 0,40% va applicata solo sull’importo di (euro 10.000 + euro 10.000 x 1,60% – euro 3.000 =) 7.160 euro.
Il versamento va fatto utilizzando il modello F24 e riportando il codice tributo “6099” per l’imposta e “1668” per gli interessi di rateazione. L’anno di riferimento è evidentemente il 2024. L’importo dovuto va espresso:
- in unità di euro, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 17.3.2025, poiché emergente dalla dichiarazione Iva annuale dell’anno 2024;
- in centesimi di euro, se invece il pagamento è oggetto di differimento e/o di rateazione.