26 Luglio 2019

Saldo attivo tassato anche in caso di utilizzo per la copertura perdite

di Fabio Garrini
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L’utilizzo a copertura di perdite è evento che comporta la necessità di tassare il saldo attivo di rivalutazione: questa è l’opinabile posizione sostenuta dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 316 del 24.07.2019.

Si tratta di una posizione che lascia oltremodo perplessi, in quanto la dottrina si è sempre spesa nel senso di ammettere la tassazione solo nel caso in cui tale saldo attivo sia distribuito ai soci, mentre l’utilizzo a copertura delle perdite da sempre viene considerato impiego privo delle caratteristiche idonee a far scattare il prelievo, secondo le indicazioni dell’articolo 13, comma 3, L. 342/2000.

Il saldo attivo e il relativo utilizzo

L’interpello in commento è volto a chiedere il parere dell’Agenzia sul trattamento fiscale da riservare all’utilizzo del saldo attivo a copertura di un disavanzo da annullamento realizzato a seguito di fusione per incorporazione; disavanzo dato dalla differenza fra il valore di bilancio della partecipazione nella società incorporata e la quota di patrimonio netto contabile dell’incorporata stessa.

In ottemperanza alle indicazioni del principio contabile Oic 4, non essendovi le condizioni per imputarlo né ad avviamento, né a maggiori valori dell’attivo patrimoniale, lo stesso è eliminato portandolo in diminuzione del patrimonio netto post-fusione, attraverso la compensazione con una o più riserve o, se ciò non è possibile, imputandolo al conto economico.

Nel caso di specie, tale disavanzo era legato ad una valutazione elevata della partecipazione, derivante da continui apporti del socio e da una mancata svalutazione, nella convinzione che la perdita di valore fosse da considerarsi non durevole.

La perdita relativa al disavanzo da annullamento è stata imputata alla riserva in sospensione di imposta iscritta a seguito di rivalutazione ex articolo 15 D.L. 185/2008; secondo l’istante, tale utilizzo non è idoneo a comportare alcuna tassazione a carico della società, previa deliberazione da parte dell’assemblea dei soci riunita in sede straordinaria.

Il caso è certamente articolato, ma il parere dell’Agenzia viene espresso solo in relazione agli aspetti fiscali dell’utilizzo e si riferisce, più in generale, all’utilizzo del saldo attivo a copertura di perdite; questo è l’aspetto di maggior interesse, in quanto molti, soprattutto nel passato, avevano innescato i provvedimenti di rivalutazione, più che per ottenere vantaggi fiscali (o comunque non solo), per costituirsi una posta che irrobustisse il patrimonio, da utilizzare anche a fronte di perdite di esercizio.

Sotto tale profilo la posizione espressa dall’Amministrazione Finanzia risulta dirompente, in quanto l’utilizzo del saldo attivo, anche diverso dalla distribuzione ai soci, comporterebbe la necessità di tassarlo in capo alla società.

La conclusione a cui perviene l’Agenzia non viene troppo argomentata, se non con richiami normativi; viene in particolare richiamato un passaggio contenuto tanto nel provvedimento ex D.L. 185/2008, quanto nel precedente articolo 13 L. 342/2000, cui generalmente i provvedimenti di rivalutazione fanno riferimento: “il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite [ai sensi di tale legge] deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva (…), con esclusione di ogni diversa utilizzazione

Tale previsione però riguarda la contabilizzazione della riserva a seguito della rivalutazione, non certo una impossibilità al relativo utilizzo, tantomeno viene ricollegato alcun effetto fiscale all’utilizzo di tale riserva a copertura di perdite.

L’Agenzia ricorda poi il contenuto dell’articolo 13, comma 2, L. 342/2000, secondo il quale la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 2445 cod. civ.; al contrario, in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 2445 cod. civ.. Passaggio che per quanto in questa sede interessa pare secondario.

Piuttosto, lascia perplessi il fatto che venga dimenticato il successivo comma 3, nel quale viene stabilito che Se il saldo  attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante  riduzione della   riserva   prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del  capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme  attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito,   concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei  partecipanti”.

Quella appena richiamata è la previsione che stabilisce la tassazione in caso di utilizzo del saldo attivo, ma è di tutta evidenza come le conseguenze fiscali non siano ricollegate ad ogni utilizzo, ma esclusivamente ad un utilizzo specifico, ossia il realizzo della riserva tramite l’attribuzione ai soci delle somme corrispondenti.

Peraltro in tal senso sembravano deporre anche i precedenti numerosi documenti di prassi emanati dall’Amministrazione Finanziaria, in particolare la circolare 207/E/2000 e circolare 11/E/2009.

Si auspica che questa posizione possa essere presto rivista.

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